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144730
IDG830600692
83.06.00692 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pardolesi Roberto
Ancora sul danno da svalutazione e limite del massimale
nota a Cass. sez. I civ. 2 dicembre 1982, n. 6552 Cass. sez. I civ. 15 novembre 1982, n. 6096 Trib. Roma 4 ottobre 1982
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 317-320
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651
L' A. osserva come la sentenza della Cassazione n. 6552/1982, in tema di assicurazione obbligatoria r.c.a., si iscriva in quello che sembra considerarsi come l' orientamento prevalente, e cioe' che, in caso di svalutazione e superamento del massimale nell' azione diretta del terzo danneggiato, il diritto positivo giurisprudenziale si atteggia secondo le seguenti linee: a) il tetto dell' esposizione risarcitoria dell' assicuratore puo' essere superato per il rimborso delle spese processuali e dil pagamento degli interessi, c.d. moratori, salvo che l' assicuratore non fornisca la prova della sua mancanza di colpa, per essere stata la liquidazione o impedita o ritardata dalla vittima della strada; b) si puo' dare ingresso ad ulteriori pretese del danneggiato solo se ricorrono gli estremi della responsabilita' processuale aggravata. Osserva pero' come la seconda delle sentenze in epigrafe, Cass. n. 6096/1982, non si mostri sorda all' esigenza di slegare la tutela del danneggiato dalla ricorrenza di un ritardo imputabile dell' assicuratore, e quindi da quel giudizio sulla colpa, che inevitabilmente introduce elementi di incertezza e conflittualita' nello svolgimento del rapporto. Conclude segnalando la necessita' della parola finale delle Sezioni Unite in materia, ripristinandosi cosi' la certezza del diritto.
art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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