| Si esaminano criticamente le argomentazioni addotte in una recente
monografia in merito alla qualificazione del contratto di divisione,
pervenendo alle seguenti conclusioni principali. Non costituisce
contratto tipico di divisione qualsiasi contratto che ponga fine alla
comunione attraverso attribuzioni di porzioni divisorie proporzionali
alle quote. Si richiede in piu' che esso produca gli effetti di cui
all' art. 757 c.c., non ricollegabili, quali cc.dd. naturalis
negotii, a contratti concepiti dalle parti come vendite o permute di
quota di comunione dietro corrispettivo pur stabilito in funzione di
un criterio di proporzionalita' rispetto al valore del tutto:
contratti che configurerebbero invece atti equiparati alla divisione,
ma diversi da questa, ai sensi dell' art. 764, comma 1, c.c.. Il
contratto divisorio e' pur sempre qualificabile come contratto a
prestazioni, da intendersi anche come attribuzioni immediate di
situazioni giuridiche reali, corrispettive, nel senso che sono
reciprocamente condizionate nell' intento delle parti, e oneroso, in
quanto ha ad oggetto per ciascuna di esse sacrifici e vantaggi
patrimoniali equivalenti. In ordine a detto contratto la garanzia per
evizione appare specificamente ricollegabile al principio di
proporzionalita' delle singole porzioni alle rispettive quote, che ne
giustifica l' estensione anche all' ipotesi di divisione
testamentaria in cui non viene neppure in essere una situazione di
comunione cui successivamente por fine tramite acquisti e perdite per
ciascun partecipante, ai contratti di vendita o permuta di quota
dietro corrispettivo pur fissato in relazione al valore di questa
rispetto al tutto risulta invece applicabile il regime di evizione
proprio del loro tipo contrattuale. Si tratta di un tipo a se' di
contratto, a natura complessa non meramente traslativa, o viceversa
dichiarativa, in quanto, se il suo oggetto tipico appare nell'
intento delle parti lato sensu modificativo-traslativo, il suo
effetto tipico risulta piuttosto retroattivo-dichiarativo, mentre la
sua funzione e' genericamente distributiva in proporzione alle quote
di comunione.
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