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144737
IDG830600699
83.06.00699 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Burdese Alberto
Nuove prospettive per la qualificazione del contratto di divisione
Riv. dir. civ., an. 28 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 625-636
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3029
Si esaminano criticamente le argomentazioni addotte in una recente monografia in merito alla qualificazione del contratto di divisione, pervenendo alle seguenti conclusioni principali. Non costituisce contratto tipico di divisione qualsiasi contratto che ponga fine alla comunione attraverso attribuzioni di porzioni divisorie proporzionali alle quote. Si richiede in piu' che esso produca gli effetti di cui all' art. 757 c.c., non ricollegabili, quali cc.dd. naturalis negotii, a contratti concepiti dalle parti come vendite o permute di quota di comunione dietro corrispettivo pur stabilito in funzione di un criterio di proporzionalita' rispetto al valore del tutto: contratti che configurerebbero invece atti equiparati alla divisione, ma diversi da questa, ai sensi dell' art. 764, comma 1, c.c.. Il contratto divisorio e' pur sempre qualificabile come contratto a prestazioni, da intendersi anche come attribuzioni immediate di situazioni giuridiche reali, corrispettive, nel senso che sono reciprocamente condizionate nell' intento delle parti, e oneroso, in quanto ha ad oggetto per ciascuna di esse sacrifici e vantaggi patrimoniali equivalenti. In ordine a detto contratto la garanzia per evizione appare specificamente ricollegabile al principio di proporzionalita' delle singole porzioni alle rispettive quote, che ne giustifica l' estensione anche all' ipotesi di divisione testamentaria in cui non viene neppure in essere una situazione di comunione cui successivamente por fine tramite acquisti e perdite per ciascun partecipante, ai contratti di vendita o permuta di quota dietro corrispettivo pur fissato in relazione al valore di questa rispetto al tutto risulta invece applicabile il regime di evizione proprio del loro tipo contrattuale. Si tratta di un tipo a se' di contratto, a natura complessa non meramente traslativa, o viceversa dichiarativa, in quanto, se il suo oggetto tipico appare nell' intento delle parti lato sensu modificativo-traslativo, il suo effetto tipico risulta piuttosto retroattivo-dichiarativo, mentre la sua funzione e' genericamente distributiva in proporzione alle quote di comunione.
art. 764 c.c. art. 1111 c.c. art. 757 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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