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144738
IDG830600702
83.06.00702 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gabrielli Giovanni
Sui contratti necessariamente aperti
relazione tenuta al Convegno su "Cooperative e Consorzi: realta' e prospettive" organizzato a cura del C.I.D.I.S., Marina Aurisina (Trieste), 10-12 giugno 1982
Riv. dir. civ., an. 28 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 557-589
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31230; D311340
In tre norme del vigente codice civile (artt. 16, 2518, n. 7 e 2603, n. 5) e' contenuta, in termini sostanzialmente identici, l' imposizione che l' atto costitutivo del particolare rapporto plurilaterale con comunione di scopo - associazione riconosciuta, societa' cooperativa e consorzio - da ciascuna regolato indichi, fra l' altro, le condizioni per l' ammissione di nuovi associati. Mentre, in materia di associazioni riconosciute e societa' cooperative, giurisprudenza e dottrina generalmente intendono questa imposizione come un divieto di precludere aprioristicamente nuovi ingressi o anche solo di assoggettarli a gradimenti arbitrari, l' orientamento dominante in materia di consorzi e' diverso, rivendicandosi in questo campo liberta' pressoche' assoluta di esplicazione all' autonomia contrattuale. Il saggio si propone di dimostrare l' infondatezza degli argomenti con cui questa disparita' di trattamento, contraria al tenore della legge, viene giustificata. Esso perviene, per questo aspetto, alla conclusione che il divieto di chiusura, o di apertura a libito, vale anche per i consorzi; mentre contesta, contro un recente orientamento dottrinale, che esso si applichi alle associazioni che non aspirano al riconoscimento. Quanto al significato dell' imposizione legale esaminata, viene argomentata la tesi - in parallelo con il piu' recente orientamento giurisprudenziale in tema di limiti alla circolazione delle partecipazioni azionarie - che all' autonomia dei costituenti e' consentito soltanto di condizionare a circostanze specifiche ed oggettive, suscettibili peraltro di applicazione analogica oltreche' di interpretazione estensiva, il futuro ed eventuale ingresso di nuovi componenti. Ne deriva la nullita' di clausole imitative piu' intense. La nullita' della clausola in concreto adottata sfocia in una situazione paragonabile a quella che si ha quando i costituenti abbiano omesso di esercitare la propria autonomia sul punto: l' ingresso nel rapporto deve consentirsi a chiunque soddisfi le consizioni implicitamente desumibili dall' atto costitutivo nel suo insieme. Ciascuno di coloro che gia' sono associati ha diritto, secondo la tesi sostenuta, ad un tempestivo e corretto compimento dell' operazione intesa ad accertare, di fronte alla domanda d' ammissione di un terzo, se le condizioni per il suo ingresso siano o no soddisfatte. Viene infatti criticato l' orientamento dominante, secondo cui tale operazione avrebbe carattere gestorio, sicche' apparterrebbe alla competenza funzionale degli amministratori. Viene per contro prestata adesione all' opinione dominante, secondo cui l' indicazione statutaria delle condizioni per l' ammissione di nuovi membri non fonda alcun diritto od interesse legittimo nei terzi che soddisfino tali condizioni ne' puo' considerarsi come proposta diretta ad incertam personam.
art. 16 c.c. art. 2518 c.c. art. 2603 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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