| In tre norme del vigente codice civile (artt. 16, 2518, n. 7 e 2603,
n. 5) e' contenuta, in termini sostanzialmente identici, l'
imposizione che l' atto costitutivo del particolare rapporto
plurilaterale con comunione di scopo - associazione riconosciuta,
societa' cooperativa e consorzio - da ciascuna regolato indichi, fra
l' altro, le condizioni per l' ammissione di nuovi associati. Mentre,
in materia di associazioni riconosciute e societa' cooperative,
giurisprudenza e dottrina generalmente intendono questa imposizione
come un divieto di precludere aprioristicamente nuovi ingressi o
anche solo di assoggettarli a gradimenti arbitrari, l' orientamento
dominante in materia di consorzi e' diverso, rivendicandosi in questo
campo liberta' pressoche' assoluta di esplicazione all' autonomia
contrattuale. Il saggio si propone di dimostrare l' infondatezza
degli argomenti con cui questa disparita' di trattamento, contraria
al tenore della legge, viene giustificata. Esso perviene, per questo
aspetto, alla conclusione che il divieto di chiusura, o di apertura a
libito, vale anche per i consorzi; mentre contesta, contro un recente
orientamento dottrinale, che esso si applichi alle associazioni che
non aspirano al riconoscimento. Quanto al significato dell'
imposizione legale esaminata, viene argomentata la tesi - in
parallelo con il piu' recente orientamento giurisprudenziale in tema
di limiti alla circolazione delle partecipazioni azionarie - che all'
autonomia dei costituenti e' consentito soltanto di condizionare a
circostanze specifiche ed oggettive, suscettibili peraltro di
applicazione analogica oltreche' di interpretazione estensiva, il
futuro ed eventuale ingresso di nuovi componenti. Ne deriva la
nullita' di clausole imitative piu' intense. La nullita' della
clausola in concreto adottata sfocia in una situazione paragonabile a
quella che si ha quando i costituenti abbiano omesso di esercitare la
propria autonomia sul punto: l' ingresso nel rapporto deve
consentirsi a chiunque soddisfi le consizioni implicitamente
desumibili dall' atto costitutivo nel suo insieme. Ciascuno di coloro
che gia' sono associati ha diritto, secondo la tesi sostenuta, ad un
tempestivo e corretto compimento dell' operazione intesa ad
accertare, di fronte alla domanda d' ammissione di un terzo, se le
condizioni per il suo ingresso siano o no soddisfatte. Viene infatti
criticato l' orientamento dominante, secondo cui tale operazione
avrebbe carattere gestorio, sicche' apparterrebbe alla competenza
funzionale degli amministratori. Viene per contro prestata adesione
all' opinione dominante, secondo cui l' indicazione statutaria delle
condizioni per l' ammissione di nuovi membri non fonda alcun diritto
od interesse legittimo nei terzi che soddisfino tali condizioni ne'
puo' considerarsi come proposta diretta ad incertam personam.
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