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144739
IDG830600703
83.06.00703 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vercellone Paolo
Liberta' dei minorenni e potesta' dei genitori
Riv. dir. civ., an. 28 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 530-556
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30002
L' A. si propone di stabilire se dei diritti di liberta', privati o pubblici siano titolari anche i minorenni e, qualora a questa domanda sia data risposta positiva, se ed entro che limiti tali diritti possano essere esercitati dai minorenni stessi. Non ritiene che per i diritti di liberta' del minorenne si possa fare ricorso alla figura logico-dogmatica della scissione tra titolarita' ed esercizio del diritto, in quanto liberta' e' scelta; ritiene invece che il problema in esame possa avere soluzioni diverse in relazione al diverso grado di maturazione effettiva del singolo soggetto, normalmente collegata al passare degli anni, dal primo anno di vita al compimento del diciottesimo anno. Esamina quindi la questione distinguendo tra quei soggetti di regola ritenuti sicuramente immaturi, categoria che genericamente indica col nome di "bambini", e quei soggetti che sono si' ancora minorenni, cioe' anch' essi persone che non hanno capacita' di agire, ma che hanno raggiunto una capacita' naturale diversa da quella dei bambini, categoria che chiama dei "ragazzi". Ritiene che anche il bambino sia titolare del diritto di liberta' e possa esercitarlo, facendo delle scelte che gli altri debbono rispettare, salvo che ricorra una situazione di danno tale da subordinare il rispetto alla liberta' all' obbligo di protezione della sua integrita' fisica o psichica, esaminando altresi' come tale liberta' operi nel rapporto genitore-figlio. Per quei soggetti che chiama "ragazzi", l' A. ritiene cha a maggior ragione debbano ritenersi titolari del diritto di liberta' e dell' esercizio di esso nei confronti dei terzi; rileva come sia la legge stessa a dare rilievo a situazioni particolari del ragazzo fra i 14 ed i 18 anni di eta'. Osserva pero' che se si fosse voluti arrivare alla proclamazione della totale liberta' dei ragazzi, specie nei confronti della potesta' parentale, non sarebbe mancata una esplicita norma, mentre la tecnica seguita e' stata invece quella dell' introdurre eccezioni esplicite a una regola, pure esplicita, che vede il figlio soggetto alla potesta' dei genitori fino all' eta' maggiore, senza escludere la possibilita' che divieti genitoriali possano essere ritenuti in violazione dell' art. 147 c.c. e dunque in abuso dei poteri inerenti alla potesta' stessa.
art. 147 c.c. art. 316 c.c. art. 318 c.c. art. 320 c.c. art. 30 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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