| L' A. si propone di stabilire se dei diritti di liberta', privati o
pubblici siano titolari anche i minorenni e, qualora a questa domanda
sia data risposta positiva, se ed entro che limiti tali diritti
possano essere esercitati dai minorenni stessi. Non ritiene che per i
diritti di liberta' del minorenne si possa fare ricorso alla figura
logico-dogmatica della scissione tra titolarita' ed esercizio del
diritto, in quanto liberta' e' scelta; ritiene invece che il problema
in esame possa avere soluzioni diverse in relazione al diverso grado
di maturazione effettiva del singolo soggetto, normalmente collegata
al passare degli anni, dal primo anno di vita al compimento del
diciottesimo anno. Esamina quindi la questione distinguendo tra quei
soggetti di regola ritenuti sicuramente immaturi, categoria che
genericamente indica col nome di "bambini", e quei soggetti che sono
si' ancora minorenni, cioe' anch' essi persone che non hanno
capacita' di agire, ma che hanno raggiunto una capacita' naturale
diversa da quella dei bambini, categoria che chiama dei "ragazzi".
Ritiene che anche il bambino sia titolare del diritto di liberta' e
possa esercitarlo, facendo delle scelte che gli altri debbono
rispettare, salvo che ricorra una situazione di danno tale da
subordinare il rispetto alla liberta' all' obbligo di protezione
della sua integrita' fisica o psichica, esaminando altresi' come tale
liberta' operi nel rapporto genitore-figlio. Per quei soggetti che
chiama "ragazzi", l' A. ritiene cha a maggior ragione debbano
ritenersi titolari del diritto di liberta' e dell' esercizio di esso
nei confronti dei terzi; rileva come sia la legge stessa a dare
rilievo a situazioni particolari del ragazzo fra i 14 ed i 18 anni di
eta'. Osserva pero' che se si fosse voluti arrivare alla
proclamazione della totale liberta' dei ragazzi, specie nei confronti
della potesta' parentale, non sarebbe mancata una esplicita norma,
mentre la tecnica seguita e' stata invece quella dell' introdurre
eccezioni esplicite a una regola, pure esplicita, che vede il figlio
soggetto alla potesta' dei genitori fino all' eta' maggiore, senza
escludere la possibilita' che divieti genitoriali possano essere
ritenuti in violazione dell' art. 147 c.c. e dunque in abuso dei
poteri inerenti alla potesta' stessa.
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