| L' indagine concerne l' efficacia delle sentenze della Corte
Costituzionale, in relazione al problema della formazione
giurisprudenziale del diritto. Premesso che la Corte e' organo
autonomo rispetto al potere legislativo e che le funzioni da essa
esercitate nei giudizi incidentali sulla validita' delle leggi hanno
natura giurisdizionale. L' A. esamina l' efficacia formale delle
sentenze costituzionali, sia di rigetto che di accoglimento. Fra
queste ultime, distingue le sentenze che dichiarano illegittime
disposizioni di legge, che sono dotate dell' efficacia della legge
formale abrogati, dalle sentenze che dichiarano illegittime norme o
statuizioni (c.d. sentenze manipolative), che hanno efficacia
indirettamente creative di nuove regole giuridiche, poiche' la
dichiarazione di illegittimita' della norma preesistente e'
normalmente inseparabile dall' enunciazione della nuova disciplina
della materia. Trattazione particolare e' riservata alle sentenze
additive e sostitutive, da ritenersi inammissibili, nella misura in
cui consentono alla Corte Costituzionale di esercitare poteri
creativi di diritto piu' ampi di quelli consentiti dalle altre
sentenze manipolative. Si rileva, poi, che le sentenze di
accoglimento non precludono formalmente al legislatore di approvare
leggi uguali a quelle dichiarate illegittime, quanto alla disciplina
dei rapporti futuri, ne' precludono alla Corte di decidere
diversamente la medesima eccezione di illegittimita', qualora essa
venga riproposta in relazione a diverse disposizioni di legge.
Infine, l' A. sottolinea l' ampiezza dei poteri creativi di diritto
indirettamente esercitati dalla Corte nell' interpretazione dei
precetti costituzionali. Rileva, in particolare, che l'
interpretazione e l' applicazione degli artt. 3 e 41 ss. Cost.
possono consentire di svolgere un controllo di merito sull' operato
del legislatore e talvolta, di interferire nelle scelte di indirizzo
politico. E' dubbio se il sistema evolvera' nel senso di
salvaguardare la natura giurisdizionale dei poteri della Corte
costituzionale, o nel senso di accentuare la politicizzazione dell'
organo ed il suo progressivo assorbimento nel potere legislativo. La
prima alternativa appare preferibile, al fine di garantire l'
effettiva partecipazione di tutti i cittadini e di tutte le
componenti sociali all' elaborazione delle leggi.
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