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144748
IDG830600716
83.06.00716 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lanzillo Raffaella
Poteri creativi della Corte Costituzionale nei giudizi incidentali sulla validita' delle leggi
Riv. dir. civ., an. 28 (1982), fasc. 6, pt. 1, pag. 661-692
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021430
L' indagine concerne l' efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale, in relazione al problema della formazione giurisprudenziale del diritto. Premesso che la Corte e' organo autonomo rispetto al potere legislativo e che le funzioni da essa esercitate nei giudizi incidentali sulla validita' delle leggi hanno natura giurisdizionale. L' A. esamina l' efficacia formale delle sentenze costituzionali, sia di rigetto che di accoglimento. Fra queste ultime, distingue le sentenze che dichiarano illegittime disposizioni di legge, che sono dotate dell' efficacia della legge formale abrogati, dalle sentenze che dichiarano illegittime norme o statuizioni (c.d. sentenze manipolative), che hanno efficacia indirettamente creative di nuove regole giuridiche, poiche' la dichiarazione di illegittimita' della norma preesistente e' normalmente inseparabile dall' enunciazione della nuova disciplina della materia. Trattazione particolare e' riservata alle sentenze additive e sostitutive, da ritenersi inammissibili, nella misura in cui consentono alla Corte Costituzionale di esercitare poteri creativi di diritto piu' ampi di quelli consentiti dalle altre sentenze manipolative. Si rileva, poi, che le sentenze di accoglimento non precludono formalmente al legislatore di approvare leggi uguali a quelle dichiarate illegittime, quanto alla disciplina dei rapporti futuri, ne' precludono alla Corte di decidere diversamente la medesima eccezione di illegittimita', qualora essa venga riproposta in relazione a diverse disposizioni di legge. Infine, l' A. sottolinea l' ampiezza dei poteri creativi di diritto indirettamente esercitati dalla Corte nell' interpretazione dei precetti costituzionali. Rileva, in particolare, che l' interpretazione e l' applicazione degli artt. 3 e 41 ss. Cost. possono consentire di svolgere un controllo di merito sull' operato del legislatore e talvolta, di interferire nelle scelte di indirizzo politico. E' dubbio se il sistema evolvera' nel senso di salvaguardare la natura giurisdizionale dei poteri della Corte costituzionale, o nel senso di accentuare la politicizzazione dell' organo ed il suo progressivo assorbimento nel potere legislativo. La prima alternativa appare preferibile, al fine di garantire l' effettiva partecipazione di tutti i cittadini e di tutte le componenti sociali all' elaborazione delle leggi.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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