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144749
IDG830600717
83.06.00717 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spasiano Eugenio
Uso del mare, navigazione e trasporti; diritto marittimo, della navigazione e dei trasporti
Riv. dir. civ., an. 28 (1982), fasc. 6, pt. 1, pag. 723-728
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93
L' A. esamina anzitutto i rapporti fra diritto marittimo, che ha per oggetto l' utilizzazione dello spazio marino e del mare, e diritto della navigazione, quale complesso organico di norme relative alla navigazione marittima, su acque interne od aerea. Pone in evidenza come la concezione del diritto della navigazione costitui' da un lato un' ampliamento della materia, perche' porto' a considerare assieme le varie specie di navigazione e nei loro aspetti, privati e pubblicistici; dall' altro, ne restrinse l' estensione, giacche' restavano fuori le forme di uso del mare che non rientrano nella navigazione. Le utilizzazioni sono varie e diverse, sia per il mare, sia, ancora piu', per le acque interne, sia infine per lo spazio aereo. Quando le norme sono eterogenee, non e' possibile una trattazione unitaria. E' possibile invece quando si tratti di complessi ispirati a date direttive, come il diritto della navigazione, il diritto dell' energia od altri. Per il diritto della navigazione, l' unita' non comporta che la disciplina deve essere identica per le varie forme di navigazione. Ciascuna forma deve avere la disciplina, adeguata alle proprie esigenze, ed, a seconda di queste, identica o diversa. Ma la trattazione degl' istituti va fatta unitariamente, per rilevarne le analogie e le differenze. La navigazione spaziale, sorta per ultima, sta uscendo ormai dalla fase sperimentale, poiche' si avvicina la possinilita' di viaggi di andata e ritorno dallo spazio. Puo' farsi quindi l' applicazione analogica delle norme di diritto della navigazione, sempre che non siano eccezionali e che si riscontrino situazioni analoghe. Anche la navigazione spaziale va studiata assieme alle altre, nel diritto della navigazione. Quest' ultimo pero' appare come parte del piu' ampio campo del diritto dei trasporti, in tutte le varie forme, terrestri, marittime, su acque interne, aeree e spaziali. Lo studio comparato della disciplina dei vari istituti e delle varie norme sui trasporti rivelera' quali possibilita' vi sono di una disciplina unitaria. La nozione di autonomia, usata per il diritto marittimo, da alcuni per il diritto aeronautico, e poi per il diritto della navigazione, risulta superata, ora che le regole sull' integrazione e dei diritti speciali sono chiare. L' analogia del diritto speciale prevale sull' applicazione del diritto generale, perche' nel primo si trovano a preferenza i casi analoghi. Gli istituti del diritto speciale vanno inquadrati nella teoria generale e ricondotti, finche' e' possibile, agli schemi del diritto comune. L' inquadramento rivela che istituti caratteristici del diritto della navigazione, come ad es. l' assistenza, il salvataggio o il ricupero, l' avaria comune, rientrano in note figure generali. Una volta inquadrati nel diritto comune, i vari istituti di diritto della navigazione potranno, in un futuro codice, essere regolati assieme agli altri istituti di diritto civile e non separatamente, cosi' come e' gia' stato fatto per il diritto commerciale.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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