| L' A. esamina anzitutto i rapporti fra diritto marittimo, che ha per
oggetto l' utilizzazione dello spazio marino e del mare, e diritto
della navigazione, quale complesso organico di norme relative alla
navigazione marittima, su acque interne od aerea. Pone in evidenza
come la concezione del diritto della navigazione costitui' da un lato
un' ampliamento della materia, perche' porto' a considerare assieme
le varie specie di navigazione e nei loro aspetti, privati e
pubblicistici; dall' altro, ne restrinse l' estensione, giacche'
restavano fuori le forme di uso del mare che non rientrano nella
navigazione. Le utilizzazioni sono varie e diverse, sia per il mare,
sia, ancora piu', per le acque interne, sia infine per lo spazio
aereo. Quando le norme sono eterogenee, non e' possibile una
trattazione unitaria. E' possibile invece quando si tratti di
complessi ispirati a date direttive, come il diritto della
navigazione, il diritto dell' energia od altri. Per il diritto della
navigazione, l' unita' non comporta che la disciplina deve essere
identica per le varie forme di navigazione. Ciascuna forma deve avere
la disciplina, adeguata alle proprie esigenze, ed, a seconda di
queste, identica o diversa. Ma la trattazione degl' istituti va fatta
unitariamente, per rilevarne le analogie e le differenze. La
navigazione spaziale, sorta per ultima, sta uscendo ormai dalla fase
sperimentale, poiche' si avvicina la possinilita' di viaggi di andata
e ritorno dallo spazio. Puo' farsi quindi l' applicazione analogica
delle norme di diritto della navigazione, sempre che non siano
eccezionali e che si riscontrino situazioni analoghe. Anche la
navigazione spaziale va studiata assieme alle altre, nel diritto
della navigazione. Quest' ultimo pero' appare come parte del piu'
ampio campo del diritto dei trasporti, in tutte le varie forme,
terrestri, marittime, su acque interne, aeree e spaziali. Lo studio
comparato della disciplina dei vari istituti e delle varie norme sui
trasporti rivelera' quali possibilita' vi sono di una disciplina
unitaria. La nozione di autonomia, usata per il diritto marittimo, da
alcuni per il diritto aeronautico, e poi per il diritto della
navigazione, risulta superata, ora che le regole sull' integrazione e
dei diritti speciali sono chiare. L' analogia del diritto speciale
prevale sull' applicazione del diritto generale, perche' nel primo si
trovano a preferenza i casi analoghi. Gli istituti del diritto
speciale vanno inquadrati nella teoria generale e ricondotti, finche'
e' possibile, agli schemi del diritto comune. L' inquadramento rivela
che istituti caratteristici del diritto della navigazione, come ad
es. l' assistenza, il salvataggio o il ricupero, l' avaria comune,
rientrano in note figure generali. Una volta inquadrati nel diritto
comune, i vari istituti di diritto della navigazione potranno, in un
futuro codice, essere regolati assieme agli altri istituti di diritto
civile e non separatamente, cosi' come e' gia' stato fatto per il
diritto commerciale.
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