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144760
IDG830600733
83.06.00733 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montanara Giuseppe
Considerazioni sulla qualifica pubblicistica dei dipendenti di istituti ed aziende di credito
nota a Cass. sez. un. pen. 19 novembre 1981
Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 117-123
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18124
Pur riconoscendo il lodevole intento di equiparare le responsbilita' penali dei dipendenti di istituti di credito privati e pubblici, l' A. evidenzia le critiche che possono essere mosse alla sentenza in questione. La Suprema Corte, considerando tutta l' attivita' bancaria (pubblica e privata) come attivita' pubblica, riconosce la qualita' di incaricato di pubblico servizio anche al soggetto legittimato a compierla. Da cio' consegue che, qualora tale soggetto si appropri di denaro appartenente all' istituto di credito o a terzi diversi dalla pubblica amministrazione, risponde del reato di malversazione o, se l' attivita' bancaria e' svolta da ente pubblico, di peculato. Nel confutare tale impostazione, l' A. fa presente che sia la legge bancaria sia il codice penale hanno inteso affermare che l' elemento che stabilisce quando si e' in presenza di un pubblico servizio o di una pubblica funzione e' costituito dalla natura dell' attivita' concretamente svolta. Ne deriva che, qualora l' attivita' bancaria difetasse dei fini pubblici o che l' attivita' del singolo dipendente non fosse collegata con essi, risulterebbe completamente errata la qualifica di incaricato di pubblico servizio. E' opinione dell' A., tenuto anche conto del disegno di legge per la modifica delle disparita' di trattamento fra istituti di credito, che sia preferibile, anziche' pubblicizzare gli istituti privati, estendere la loro disciplina anche agli enti pubblici.
art. 1 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 358 c.p. art. 2195 c.c. art. 2201 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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