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| IDG830600733 | |
| 83.06.00733 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Montanara Giuseppe
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| Considerazioni sulla qualifica pubblicistica dei dipendenti di
istituti ed aziende di credito
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| nota a Cass. sez. un. pen. 19 novembre 1981
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| Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 117-123
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18124
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| Pur riconoscendo il lodevole intento di equiparare le responsbilita'
penali dei dipendenti di istituti di credito privati e pubblici, l'
A. evidenzia le critiche che possono essere mosse alla sentenza in
questione. La Suprema Corte, considerando tutta l' attivita' bancaria
(pubblica e privata) come attivita' pubblica, riconosce la qualita'
di incaricato di pubblico servizio anche al soggetto legittimato a
compierla. Da cio' consegue che, qualora tale soggetto si appropri di
denaro appartenente all' istituto di credito o a terzi diversi dalla
pubblica amministrazione, risponde del reato di malversazione o, se
l' attivita' bancaria e' svolta da ente pubblico, di peculato. Nel
confutare tale impostazione, l' A. fa presente che sia la legge
bancaria sia il codice penale hanno inteso affermare che l' elemento
che stabilisce quando si e' in presenza di un pubblico servizio o di
una pubblica funzione e' costituito dalla natura dell' attivita'
concretamente svolta. Ne deriva che, qualora l' attivita' bancaria
difetasse dei fini pubblici o che l' attivita' del singolo dipendente
non fosse collegata con essi, risulterebbe completamente errata la
qualifica di incaricato di pubblico servizio. E' opinione dell' A.,
tenuto anche conto del disegno di legge per la modifica delle
disparita' di trattamento fra istituti di credito, che sia
preferibile, anziche' pubblicizzare gli istituti privati, estendere
la loro disciplina anche agli enti pubblici.
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| art. 1 l. 7 marzo 1938, n. 141
art. 358 c.p.
art. 2195 c.c.
art. 2201 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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