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| IDG830600741 | |
| 83.06.00741 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Colombo Giovanni E.
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| Pegno bancario: le clausole di estensione, la prova della data
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| lezione svolta al corso su "La tutela dei diritti nell' attivita'
bancaria", organizzato dall' Universita' Cattolica del S. Cuore e
dall' Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa,
Roma, 12 giugno 1981
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| Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 193-214
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D305710
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| Seppure limitatamente ad alcuni aspetti, l' A. esamina la
problematica che pone la figura del pegno bancario. Innanzi tutto si
chiede se sia valida la clausola che estende il pegno ad altri
crediti della banca verso lo stesso cliente. L' A. aderisce alle
decisioni giurisprudenziali che ritengono nullo il pegno costituito a
garanzia di crediti indeterminati (come sono quelli futuri), e non
soltanto inidoneo a dare la prelazione. Di contro, egli ritiene
valida la clausola che estende il pegno, oltre ai beni indicati al
momento della costituzione, a tutti i valori e titoli di pertinenza
del correntista e che siano detenuti o pervengano all' azienda di
credito. Naturalmente tale pegno diverra' causa di prelazione dal
momento in cui questi nuovi beni siano registrati in una scrittura di
data certa. Cio' perche', mentre per l' esistenza del pegno basta la
volonta' e la consegna della cosa, per la nascita del diritto di
prelazione occorre che il pegno risulti da scrittura. Per cio' che
concerne la prova della data, l' A. e' dell' opinione che il timbro
postale sia idoneo a dare tale prova (prova semplice, contro la quale
e' ammessa la prova contraria), cosi' come la testimonianza e la
vidimazione del libro contabile. Mentre non ritiene sufficiente la
contabilita' della banca.
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| art. 2787 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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