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Documento


144766
IDG830600741
83.06.00741 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colombo Giovanni E.
Pegno bancario: le clausole di estensione, la prova della data
lezione svolta al corso su "La tutela dei diritti nell' attivita' bancaria", organizzato dall' Universita' Cattolica del S. Cuore e dall' Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, Roma, 12 giugno 1981
Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 193-214
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305710
Seppure limitatamente ad alcuni aspetti, l' A. esamina la problematica che pone la figura del pegno bancario. Innanzi tutto si chiede se sia valida la clausola che estende il pegno ad altri crediti della banca verso lo stesso cliente. L' A. aderisce alle decisioni giurisprudenziali che ritengono nullo il pegno costituito a garanzia di crediti indeterminati (come sono quelli futuri), e non soltanto inidoneo a dare la prelazione. Di contro, egli ritiene valida la clausola che estende il pegno, oltre ai beni indicati al momento della costituzione, a tutti i valori e titoli di pertinenza del correntista e che siano detenuti o pervengano all' azienda di credito. Naturalmente tale pegno diverra' causa di prelazione dal momento in cui questi nuovi beni siano registrati in una scrittura di data certa. Cio' perche', mentre per l' esistenza del pegno basta la volonta' e la consegna della cosa, per la nascita del diritto di prelazione occorre che il pegno risulti da scrittura. Per cio' che concerne la prova della data, l' A. e' dell' opinione che il timbro postale sia idoneo a dare tale prova (prova semplice, contro la quale e' ammessa la prova contraria), cosi' come la testimonianza e la vidimazione del libro contabile. Mentre non ritiene sufficiente la contabilita' della banca.
art. 2787 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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