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144789
IDG830600771
83.06.00771 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lanfranchi Lucio
Diritti dei lavoratori, cassa integrazione guadagni e provvedimenti d' urgenza
nota a Pret. Milano 1 settembre 1982 Pret. Milano 14 agosto 1982 Pret. Milano 30 luglio 1982
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 33 (1982), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 641-662
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044; D764; D44022
L' A. nell' annotare le ordinanze ex art. 700 c.p.c. emesse dalla Pretura di Milano in tema di cassa integrazione guadagni, osserva che, il potere unilaterale di sospensione del personale non puo' essere esercitato con discrezionalita' assoluta ed insindacabile, ma va armonizzato con le finalita' della cassa integrazione guadagni in maniera che siano esclusivamente le condizioni o biettive della produzione ad individuare i lavoratori oggetti del provvedimento. In sostanza, sostiene l' A. anche la cassa integrazione e' sulla linea di una sostanziale analogia con i licenziamenti per riduzione del personale. Rispetto alla proponibilita' dei ricorsi d' urgenza l' A., in contrasto con le ordinanze annotate, ritiene che il pregiudizio deve sussistere al momento della richiesta della tutela cautelare; che sia possibile riproporre la domanda dopo un precedente rigetto; che la concessione del provvedimento non e' autonomamente collegata all' accertamento del fumus boni iuris.
art. 700 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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