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144799
IDG830600783
83.06.00783 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casulli Saverio
Licenziamento individuale, trasferimento non geografico e mutamento di mansioni
nota a Cass. 3 giugno 1982, n. 3419
Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 398-401
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D7406
La sentenza annotata ritiene che la facolta' del recesso del datore per mancanza del lavoratore e' compiutamente disciplinata dalla l. 604/1966 sul licenziamento per giusta causa e che e' legittimo il trasferimento del lavoratore da una unita' produttiva all' altra purche' entrambe collocate in luoghi viciniori. In tal caso, intervenendo un mutamento di mansioni, rimane salvo il diritto alla irriducibilita' della retribuzione, ma non anche gli eventuali compensi aggiuntivi riferiti alle mansioni svolte in precedenza. Meritevole di attenzione, osserva l' A., e' la sentenza annotata, poiche' essa ha il pregio di affermare autorevolmente un indirizzo oramai stabilizzato nella giurisprudenza della Suprema Corte. Tutte le problematiche toccate dalla decisione sono state affrontate tenendo conto delle disposizioni contrattuali che sicuramente sono in perfetta armonia con la risoluzione adottata dalla Cassazione.
l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2103 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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