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144816
IDG830600822
83.06.00822 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vigo Ruggero
Osservazione a Trib. Catania 31 ottobre 1980, in tema di estratto conto
nota a Trib. Catania 31 ottobre 1980
Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 270-272
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3156; D96901
L' A. concorda con la prima massima nel non ritenere valido, come estratto conto di cui all' art. 1832 c.c., quello limitato alle operazioni compiute dal correntista in un breve periodo di tempo (trimestre). Sebbene l' approvazione tacita dell' estratto conto da parte del correntista non gli precluda l' esercizio delle azioni dirette a contestarne l' efficacia o la validita', rende tuttavia incontestabile la sottoponibilita' delle singole voci dell' estratto al regime di compensazione automatica derivante dal conto corrente. Inoltre, nel caso di approvazione, spetta al correntista l' onere della prova di eventuali errori od omissioni. Giustamente il Tribunale ha riconosciuto che il notaio deve custodire diligentemente i titoli affidatigli dalla banca. Del resto, fa notare l' A., lo stesso obbligo vige per le somme e i valori affidatigli in relazione agli atti stipulati avanti a lui. Il notaio al quale sia imputabile il danno arrecato dalla sottrazione del titolo non e' obbligato a pagare una somma pari al debito cartolare, ma soltanto a tenere indenne la banca dalle spese necessarie per l' ammortamento. Infine, l' A. concorda anche con l' ultima massima dato che gli usi bancari consentono che il saldo divenga produttivo di interessi non solo per la parte proveniente dalle varie rimesse gia' produttive di interessi, ma anche per la parte corrispondente agli interessi maturati sulle rimesse stesse.
art. 1832 c.c. art. 1283 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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