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| IDG830600822 | |
| 83.06.00822 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vigo Ruggero
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| Osservazione a Trib. Catania 31 ottobre 1980, in tema di estratto
conto
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| nota a Trib. Catania 31 ottobre 1980
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| Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 270-272
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3156; D96901
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| L' A. concorda con la prima massima nel non ritenere valido, come
estratto conto di cui all' art. 1832 c.c., quello limitato alle
operazioni compiute dal correntista in un breve periodo di tempo
(trimestre). Sebbene l' approvazione tacita dell' estratto conto da
parte del correntista non gli precluda l' esercizio delle azioni
dirette a contestarne l' efficacia o la validita', rende tuttavia
incontestabile la sottoponibilita' delle singole voci dell' estratto
al regime di compensazione automatica derivante dal conto corrente.
Inoltre, nel caso di approvazione, spetta al correntista l' onere
della prova di eventuali errori od omissioni. Giustamente il
Tribunale ha riconosciuto che il notaio deve custodire diligentemente
i titoli affidatigli dalla banca. Del resto, fa notare l' A., lo
stesso obbligo vige per le somme e i valori affidatigli in relazione
agli atti stipulati avanti a lui. Il notaio al quale sia imputabile
il danno arrecato dalla sottrazione del titolo non e' obbligato a
pagare una somma pari al debito cartolare, ma soltanto a tenere
indenne la banca dalle spese necessarie per l' ammortamento. Infine,
l' A. concorda anche con l' ultima massima dato che gli usi bancari
consentono che il saldo divenga produttivo di interessi non solo per
la parte proveniente dalle varie rimesse gia' produttive di
interessi, ma anche per la parte corrispondente agli interessi
maturati sulle rimesse stesse.
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| art. 1832 c.c.
art. 1283 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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