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144820
IDG830600827
83.06.00827 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salanitro Niccolo'
Riduzione e cancellazione di ipoteca con provvedimento di urgenza
nota a Trib. Crema 3 luglio 1981 Trib. Crema 8 marzo 1982 Trib. Crema 3 maggio 1982
Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 312-318
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305725; D44022
L' A. non condivide l' opinione del Tribunale. In esse si e' stabilito che, qualora l' iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, di valore ben superiore al credito vantato, gli arrechi danno, il debitore stesso puo' ottenere la riduzione e la cancellazione dell' ipoteca con provvedimento d' urgenza. L' A. fa notare che il provvedimento di riduzione dell' ipoteca puo' avvenire solo nell' ipotesi in cui l' eccesso nel valore dei beni ipotecati superi di un terzo l' importo dei crediti iscritti. Oltre a cio', per la concessione del provvedimento d' urgenza occorre che il pregiudizio, oltre che imminente, sia irreparabile (quando cioe' non sia integralmente risarcibile). Presupposti, questi, che non sono riscontrabili nel caso in discussione e per il quale occorrerebbe quindi, a parere dell' A., un provvedimento definitivo anziche' quello d' urgenza.
art. 2884 c.c. art. 700 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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