| Il tema del contratto preliminare di societa' non e' stato finora
oggetto di un approccio veramente completo e sistematico. Un tale
studio richiede l' esame complessivo dei problemi relativi alla
forma, al contenuto ed agli effetti del contratto stesso. Il
contratto di societa', in quanto contratto associativo, presenta
delle caratteristiche peculiari che lo differenziano dai contratti di
scambio; infatti con esso i soggetti partecipanti mirano soprattutto
alla regolamentazione e programmazione di una attivita'. Pertanto il
relativo preliminare risente delle peculiarita' del contratto base,
ponendosi anch' esso come momento programmatorio e regolamentativo,
il che porta a ritenere che la disciplina generale del contratto
preliminare vada adeguata a tali caratteristiche. Partecipando
preliminare e contratto definitivo di societa' della stessa natura in
materia di nullita', annullabilita' e risoluzione potranno applicarsi
anche al preliminare le norme che il codice prevede per i contratti
plurilaterali. Di fronte al problema della forma, l' A. assume una
posizione critica rispetto all' art. 1351 e alla sanzione di nullita'
ivi prevista. Egli infatti ritiene che si tratti di una norma
forgiata con riferimento ai soli contratti di scambio e ai rispettivi
preliminari, senza tener conto dei contratti societari. Quindi di
norma non in grado di cogliere quegli aspetti, in relazione alla
forma e agli assetti d' interesse con essa tutelata, che dovrebbero e
potrebbero legittimare forme diverse fra contratto definitivo di
societa' e il suo preliminare. Relativamente al contenuto del
contratto preliminare l' A., fra l' altro, precisa che la mancata
indicazione del tipo sociale non e' sufficiente a considerare
indeterminato il contenuto dello stesso. Infine, in merito al
problema dell' esecuzione in forma specifica del pactum di ineunde
societate, egli ritiene che, non potendosi ottenere coattivamente il
compimento di una attivita' umana volontaria, vadano distinte le
societa' personali da quelle di capitali. Ammettendo generalmente
solo le seconde una partecipazione "spersonalizzata", e' solamente
per quest' ultime che potra' parlarsi di esecuzione in forma
specifica dell' obbligo di contrarre o di aderire ad un contratto
gia' concluso.
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