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144840
IDG830600851
83.06.00851 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borgioli Alessandro
Il contratto preliminare di societa'
Riv. soc., an. 27 (1982), fasc. 3, pag. 445-492
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306033; D312
Il tema del contratto preliminare di societa' non e' stato finora oggetto di un approccio veramente completo e sistematico. Un tale studio richiede l' esame complessivo dei problemi relativi alla forma, al contenuto ed agli effetti del contratto stesso. Il contratto di societa', in quanto contratto associativo, presenta delle caratteristiche peculiari che lo differenziano dai contratti di scambio; infatti con esso i soggetti partecipanti mirano soprattutto alla regolamentazione e programmazione di una attivita'. Pertanto il relativo preliminare risente delle peculiarita' del contratto base, ponendosi anch' esso come momento programmatorio e regolamentativo, il che porta a ritenere che la disciplina generale del contratto preliminare vada adeguata a tali caratteristiche. Partecipando preliminare e contratto definitivo di societa' della stessa natura in materia di nullita', annullabilita' e risoluzione potranno applicarsi anche al preliminare le norme che il codice prevede per i contratti plurilaterali. Di fronte al problema della forma, l' A. assume una posizione critica rispetto all' art. 1351 e alla sanzione di nullita' ivi prevista. Egli infatti ritiene che si tratti di una norma forgiata con riferimento ai soli contratti di scambio e ai rispettivi preliminari, senza tener conto dei contratti societari. Quindi di norma non in grado di cogliere quegli aspetti, in relazione alla forma e agli assetti d' interesse con essa tutelata, che dovrebbero e potrebbero legittimare forme diverse fra contratto definitivo di societa' e il suo preliminare. Relativamente al contenuto del contratto preliminare l' A., fra l' altro, precisa che la mancata indicazione del tipo sociale non e' sufficiente a considerare indeterminato il contenuto dello stesso. Infine, in merito al problema dell' esecuzione in forma specifica del pactum di ineunde societate, egli ritiene che, non potendosi ottenere coattivamente il compimento di una attivita' umana volontaria, vadano distinte le societa' personali da quelle di capitali. Ammettendo generalmente solo le seconde una partecipazione "spersonalizzata", e' solamente per quest' ultime che potra' parlarsi di esecuzione in forma specifica dell' obbligo di contrarre o di aderire ad un contratto gia' concluso.
art. 2247 c.c. art. 2932 c.c. art. 1351 c.c. art. 2333 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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