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| IDG830600869 | |
| 83.06.00869 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferri Giuseppe
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| Progressi e regressi in materia di bilancio
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| nota a Trib. Milano 10 settembre 1981
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| Riv. dir. comm., an. 79 (1981), fasc. 7-12, pt. 2, pag. 351-370
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312207
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| E' opinione dell' A. che non sia interesse della societa' proporre,
per meri intenti speculativi, impugnative di deliberazioni essenziali
come quella di approvazione del bilancio. Egli quindi non condivide
in nessuna sua parte la sentenza. Confortato anche dalle decisioni
della Corte di Cassazione, l' A. ritiene che la violazione dei
principi della chiarezza e della precisione siano rilevanti, per l'
eventuale azione di nullita' da parte del socio, solo quando
compromettano la verita' del bilancio stesso e non quando
costituiscano solo un vizio formale. Per quanto concerne
specificatamente la violazione delle regole di formazione del
bilancio riportate nella sentenze, l' A. e' dell' idea che il prezzo
di costo sia il criterio di valutazione applicabile a tutti i beni
(quindi anche alle partecipazioni e ai titoli a reddito fisso).
Riguardo poi agli ammortamenti anticipati, l' A. giustifica la loro
applicazione, oltre che con l' effettiva utilita', anche per il fatto
di essere ammessi dalla legge fiscale. Infine, non e' ipotizzabile,
secondo l' A., un obbligo degli amministratori di redigere un nuovo
bilancio secondo il dettato del giudice, in sostituzione di quello
dichiarato nullo.
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| art. 1421 c.c.
art. 2377 c.c.
Cass. 9 febbraio 1979, n. 906
Cass. 23 gennaio 1978, n. 297
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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