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144854
IDG830600869
83.06.00869 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferri Giuseppe
Progressi e regressi in materia di bilancio
nota a Trib. Milano 10 settembre 1981
Riv. dir. comm., an. 79 (1981), fasc. 7-12, pt. 2, pag. 351-370
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312207
E' opinione dell' A. che non sia interesse della societa' proporre, per meri intenti speculativi, impugnative di deliberazioni essenziali come quella di approvazione del bilancio. Egli quindi non condivide in nessuna sua parte la sentenza. Confortato anche dalle decisioni della Corte di Cassazione, l' A. ritiene che la violazione dei principi della chiarezza e della precisione siano rilevanti, per l' eventuale azione di nullita' da parte del socio, solo quando compromettano la verita' del bilancio stesso e non quando costituiscano solo un vizio formale. Per quanto concerne specificatamente la violazione delle regole di formazione del bilancio riportate nella sentenze, l' A. e' dell' idea che il prezzo di costo sia il criterio di valutazione applicabile a tutti i beni (quindi anche alle partecipazioni e ai titoli a reddito fisso). Riguardo poi agli ammortamenti anticipati, l' A. giustifica la loro applicazione, oltre che con l' effettiva utilita', anche per il fatto di essere ammessi dalla legge fiscale. Infine, non e' ipotizzabile, secondo l' A., un obbligo degli amministratori di redigere un nuovo bilancio secondo il dettato del giudice, in sostituzione di quello dichiarato nullo.
art. 1421 c.c. art. 2377 c.c. Cass. 9 febbraio 1979, n. 906 Cass. 23 gennaio 1978, n. 297
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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