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144871
IDG830600889
83.06.00889 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pezzuti Valentino
Limiti della perdita della capacita' processuale del fallito e sua rilevabilita' d' ufficio
nota a Trib. Napoli 27 ottobre 1981
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 1246-1251
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31330
La sentenza statuisce sui limiti della perdita della capacita' processuale del fallito, stabilendo come il creditore estraneo alla massa fallimentare possa agire nei confronti del fallito, nell' intento di procurarsi un titolo esecutivo da far valere in seguito alla chiusura o alla revoca del fallimento. L' A. ritiene, concordando con la decisione del tribunale che un tal giudizio sia ammissibile, dato che non puo' negarsi nell' interesse ad agire del creditore, ne' quello del fallito a resistere, per una situazione che sara' fatta valere solamente a procedura fallimentare esaurita; trattandosi, perdipiu', di procedimento che il curatore potra' sempre bloccare, eccependo l' incapacita' processuale del fallito, sebbene l' A. si premuri di precisare che trattasi di incapacita' relativa, che solamente il curatore puo' rilevare. La situazione si porra' in termini diversi se il creditore agisce in giudizio nei confronti del curatore per il riconoscimento del suo diritto, in quanto egli tentera' di eludere la profedura speciale prevista dalla l. fall. e, conseguentemente, il principio della par condicio creditorum che ne sta alla base. Dunque ci troveremo di fronte ad un vizio del procedimento, che dovra' essere rilevato d' ufficio attraverso la dichiarazione di improcedibilita' della domanda.
art. 43 l. fall. art. 52 l. fall. art. 92 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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