Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144874
IDG830600892
83.06.00892 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Pregiudizialita' dell' amministrazione controllata e finanziamento agevolato con la legge Ossola: Roma e Taranto su versanti opposti
nota a Trib. Roma 7 ottobre 1981 Trib. Taranto 22 maggio 1981
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 1195-1211
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31301
L' A. cerca di avvalorare la fondatezza delle scelte compiute dal Tribunale di Roma, in merito alla pregiudizialita' dell' esame delle condizioni per l' ammissibilita' alla procedura di amministrazione controllata, rispetto all' esame dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Infatti egli ritiene che la decisione dell' organo giudiziario romano, al contrario di quella del tribunale di Taranto che ha operato in senso opposto, sia piu' consona alla realta' socio-economica del nostro Paese, oltre che ossequiosa del dettato positivo. E, difatti, l' A. rileva come gli art. 188 e 192 della legge fall. legittimino pienamente la sentenza del Tribunale di Roma; precisa inoltre, che solamente l' istanza di amministrazione controllata provoca la litispendenza e la relativa prevenzione, dato il carattere non processuale dell' istanza di fallimento che infatti non va ritualmente comunicata alla societa' debitrice. Anche in merito alla legge Ossola ed ai finanziamenti ivi previsti per gli operatori economici che compiono attivita' all' estero, l' A. ritiene sia nel giusto il Tribunale di Roma quando considera i suddetti finanziamenti agevolati e, quindi, ricadenti tra quelli previsti dalla legge Prodi sull' amministrazione straordinaria.
art. 188 l. fall. art. 192 l. fall. art. 39 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati