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| IDG830600892 | |
| 83.06.00892 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Gravio Dario
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| Pregiudizialita' dell' amministrazione controllata e finanziamento
agevolato con la legge Ossola: Roma e Taranto su versanti opposti
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| nota a Trib. Roma 7 ottobre 1981
Trib. Taranto 22 maggio 1981
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| Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 1195-1211
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31301
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| L' A. cerca di avvalorare la fondatezza delle scelte compiute dal
Tribunale di Roma, in merito alla pregiudizialita' dell' esame delle
condizioni per l' ammissibilita' alla procedura di amministrazione
controllata, rispetto all' esame dei presupposti per la dichiarazione
di fallimento. Infatti egli ritiene che la decisione dell' organo
giudiziario romano, al contrario di quella del tribunale di Taranto
che ha operato in senso opposto, sia piu' consona alla realta'
socio-economica del nostro Paese, oltre che ossequiosa del dettato
positivo. E, difatti, l' A. rileva come gli art. 188 e 192 della
legge fall. legittimino pienamente la sentenza del Tribunale di Roma;
precisa inoltre, che solamente l' istanza di amministrazione
controllata provoca la litispendenza e la relativa prevenzione, dato
il carattere non processuale dell' istanza di fallimento che infatti
non va ritualmente comunicata alla societa' debitrice. Anche in
merito alla legge Ossola ed ai finanziamenti ivi previsti per gli
operatori economici che compiono attivita' all' estero, l' A. ritiene
sia nel giusto il Tribunale di Roma quando considera i suddetti
finanziamenti agevolati e, quindi, ricadenti tra quelli previsti
dalla legge Prodi sull' amministrazione straordinaria.
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| art. 188 l. fall.
art. 192 l. fall.
art. 39 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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