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| IDG830600921 | |
| 83.06.00921 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sulis Paolo
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| Su di una usuale clausola di polizza in tema di prova dei sinistri
dolosi o gravemente colposi
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| nota a App. Napoli sez. III civ. 27 marzo 1982, n. 562
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| Dir. prat. assic., s. 2, an. 24 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 520-529
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D316
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| La sentenza riportata costituisce un' innovazione riguardo alla
legittimita' e validita' dei patti di polizza che producono l'
inversione dell' onere della prova dei sinistri dolosi o gravemente
colposi (in caso di procedimento giudiziario, spetta all' assicurato
dimostrare che, nella produzione del sinistro, non ricorre alcuna
ipotesi di esclusione della garanzia per proprio dolo o colpa grave).
Parte della dottrina ritiene che tali clausole non siano legittime
perche', violando l' art. 1968 c.c., rendono ad una delle parti
eccessivamente difficile l' esercizio del diritto. L' A., invece,
concordando con la decisione della Corte ritiene pienamente legittima
la clausola in questione. Cosi', in tutti i casi in cui sia in corso
un' indagine giudiziaria, l' assicuratore, in base a tale clausola,
potra' legittimamente subordinare il pagamento dell' indennita' all'
esibizione, da parte dell' assicurato, del certificato di chiusa
inchiesta o di altrodocumento da cui si ricavi l' estraneita' dell'
assicurato e delle altre persone indicate in polizza nella
verificazione del sinistro.
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| art. 2697 c.c.
art. 2698 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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