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Documento


144902
IDG830600927
83.06.00927 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giammarino Michele
La Cassazione muta indirizzo in tema di I.V.A. e di spese giudiziali
nota a Cass. sez. I civ. 14 maggio 1981, n. 3165
Dir. prat. assic., s. 2, an. 24 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 548-555
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3165; D23150
Mettendo in risalto il cambiamento di indirizzo operato dalla Corte di Cassazione con la sentenza riportata, l' A. ne condivide pienamente l' enunciato. Con essa si e' stabilito che l' IVA dovuta all' avvocato della parte vincitrice puo' essere considerata, non un' imposta, ma una spesa processuale. Come tale essa fa parte del credito vantato dal difensore distrattario della parte vincitrice nei confronti del soccombente.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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