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144911
IDG830600938
83.06.00938 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sancin Romano
La responsabilita' civile del datore di lavoro in materia infortunistica con particolare riguardo alla sentenza n. 102/1981 della Corte Costituzionale ed alla legge n. 689 del 24 novembre 1981
Dir. prat. assic., s. 2, an. 24 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 599-610
D701
Sebbene con l' assicurazione obbligatoria il datore di lavoro resti esonerato dalla responsabilita' civile per gli infortuni occorsi sul lavoro, esistono tuttavia dei casi in cui l' esonero viene meno. L' A. si occupa di una sentenza della Corte Costituzionale e della l. 689/81 che hanno ampliato i limiti in cui il datore di lavoro resta civilmente responsabile. La sentenza 102/81 della Corte Costituzionale, giudicando parzialmente illegittimo l' art. 10 d.p.r. 1124/65, ha statuito che il giudice civile puo' compiere l' accertamento del fatto-reato anche in mancanza della sentenza penale di condanna. Cio' comporta che l' Istituto assicuratore (INAIL), una volta provata l' esistenza di quel fatto-reato di fronte alla giustizia civile, potra' agire in regresso contro il datore di lavoro. Cio' e' vero anche se la l. 689/81, limitando la procedura d' ufficio ai soli fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all' igiene, ha ridotto di molto le facolta' di azione del giudice civile. Inoltre, la Corte Costituzionale ha sancito che il giudicato penale non ha piu' efficacia vincolante nei riguardi dei soggetti che sono rimasti esclusi dalle vicende del procedimento per non essere stati posti in condizione di prendervi parte. L' A. fa osservare che, pur essendo la competenza attribuita dalla pronuncia della Corte al Giudice civile, una competenza di carattere concorrente rispetto a quella penale, d' ora in avanti, anche in campo infortunistico, il giudice penale fara' stato solo fra le parti che abbiano partecipato al processo.
art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 11 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 C. Cost. 19 giugno 1981, n. 102 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 24 Cost. art. 2087 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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