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| IDG830600938 | |
| 83.06.00938 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sancin Romano
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| La responsabilita' civile del datore di lavoro in materia
infortunistica con particolare riguardo alla sentenza n. 102/1981
della Corte Costituzionale ed alla legge n. 689 del 24 novembre 1981
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| Dir. prat. assic., s. 2, an. 24 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 599-610
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| D701
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| Sebbene con l' assicurazione obbligatoria il datore di lavoro resti
esonerato dalla responsabilita' civile per gli infortuni occorsi sul
lavoro, esistono tuttavia dei casi in cui l' esonero viene meno. L'
A. si occupa di una sentenza della Corte Costituzionale e della l.
689/81 che hanno ampliato i limiti in cui il datore di lavoro resta
civilmente responsabile. La sentenza 102/81 della Corte
Costituzionale, giudicando parzialmente illegittimo l' art. 10 d.p.r.
1124/65, ha statuito che il giudice civile puo' compiere l'
accertamento del fatto-reato anche in mancanza della sentenza penale
di condanna. Cio' comporta che l' Istituto assicuratore (INAIL), una
volta provata l' esistenza di quel fatto-reato di fronte alla
giustizia civile, potra' agire in regresso contro il datore di
lavoro. Cio' e' vero anche se la l. 689/81, limitando la procedura d'
ufficio ai soli fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all' igiene, ha
ridotto di molto le facolta' di azione del giudice civile. Inoltre,
la Corte Costituzionale ha sancito che il giudicato penale non ha
piu' efficacia vincolante nei riguardi dei soggetti che sono rimasti
esclusi dalle vicende del procedimento per non essere stati posti in
condizione di prendervi parte. L' A. fa osservare che, pur essendo la
competenza attribuita dalla pronuncia della Corte al Giudice civile,
una competenza di carattere concorrente rispetto a quella penale, d'
ora in avanti, anche in campo infortunistico, il giudice penale fara'
stato solo fra le parti che abbiano partecipato al processo.
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| art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
art. 11 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
C. Cost. 19 giugno 1981, n. 102
l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 24 Cost.
art. 2087 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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