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| IDG830600941 | |
| 83.06.00941 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Morelli Gastone
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| Appunti sulla perizia contrattuale nelle assicurazioni private
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| Dir. prat. assic., s. 2, an. 24 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 632-662
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3165
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| Proseguendo il discorso gia' iniziato nel fascicolo precedente circa
la nomina dei periti per valutare il danno da risarcire, l' A.
illustra i quesiti a cui essi devono rispondere al fine di adempiere
al mandato coferitogli. Data l' impossibilita' di stabilire a priori
il tempo necessario a poter eseguire tutte le indagini indispensabili
ad una corretta risposta, il mandato conferito ai periti non ha
indicato il termine di adempimento. Tuttavia, l' uso della normale
"diligenza del buon padre di famiglia" impone per il mandatario la
necessita' di eseguire il mandato entro certi limiti di tempo
ragionevoli. L' effetto della perizia nei confronti delle parti e',
nei limiti del mandato conferito, quello della obbligatorieta' delle
conclusioni raggiunte. Successivamente, l' A. si sofferma sulle
responsabilita' dei periti e, di contro, sui loro diritti. Infine,
esamina le connessioni esistenti tra la perizia contrattuale e la
prescrizione. L' A. asserisce che il ricorso alla procedura peritale
impedisce la prescrizione del diritto dell' assicurato all'
indennita'; il termine di prescrizione (un anno) avra' inizio dal
giorno in cui la perizia si sara' conclusa.
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| art. 1710 c.c.
art. 1711 c.c.
art. 1712 c.c.
art. 1719 c.c.
art. 1720 c.c.
art. 1900 c.c.
art. 2236 c.c.
art. 2943 c.c.
art. 2952 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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