Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144913
IDG830600941
83.06.00941 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morelli Gastone
Appunti sulla perizia contrattuale nelle assicurazioni private
Dir. prat. assic., s. 2, an. 24 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 632-662
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3165
Proseguendo il discorso gia' iniziato nel fascicolo precedente circa la nomina dei periti per valutare il danno da risarcire, l' A. illustra i quesiti a cui essi devono rispondere al fine di adempiere al mandato coferitogli. Data l' impossibilita' di stabilire a priori il tempo necessario a poter eseguire tutte le indagini indispensabili ad una corretta risposta, il mandato conferito ai periti non ha indicato il termine di adempimento. Tuttavia, l' uso della normale "diligenza del buon padre di famiglia" impone per il mandatario la necessita' di eseguire il mandato entro certi limiti di tempo ragionevoli. L' effetto della perizia nei confronti delle parti e', nei limiti del mandato conferito, quello della obbligatorieta' delle conclusioni raggiunte. Successivamente, l' A. si sofferma sulle responsabilita' dei periti e, di contro, sui loro diritti. Infine, esamina le connessioni esistenti tra la perizia contrattuale e la prescrizione. L' A. asserisce che il ricorso alla procedura peritale impedisce la prescrizione del diritto dell' assicurato all' indennita'; il termine di prescrizione (un anno) avra' inizio dal giorno in cui la perizia si sara' conclusa.
art. 1710 c.c. art. 1711 c.c. art. 1712 c.c. art. 1719 c.c. art. 1720 c.c. art. 1900 c.c. art. 2236 c.c. art. 2943 c.c. art. 2952 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati