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144936
IDG830800234
83.08.00234 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Labriola Silvano
Cronache di una crisi di governo. (Dal primo al secondo governo Spadolini)
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 6-8, pag. 1486-1531
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D0213; D02130; D02132; D02126; D02136; D02137
L' A. analizza le implicazioni di carattere costituzionale delle vicende che hanno condotto alla crisi del primo e alla formazione del secondo Gabinetto Spadolini, sottolineando come soprattutto dagli eventi della mancata crisi di luglio emerga una linea di rafforzamento, nell' ambito dell' organo complesso Governo, della posizione del Presidente del Consiglio e di correlativo indebolimento di quella del Consiglio dei ministri. Venuta meno l' unita' e l' omogeneita' politica del Gabinetto, il Presidente, difatti, in luogo di aprire la crisi, promuove una vera e propria "novazione" del contenuto del rapporto di fiducia, prescindendo da ogni manifestazione di volonta' del Consiglio dei ministri, solo sommariamente informato, e per pura cortesia, del tenore delle comunicazioni che il Presidente andra' a rendere al Senato. Il Governo si trova cosi' ad avere un indirizzo politico la cui fissazione e' dovuta alla propria esclusiva del Presidente del Consiglio ed alla deliberazione di un solo ramo del Parlamento. Anche le successive vicende della crisi d' agosto confermano questa tendenza al deperimento del ruolo del Consiglio dei ministri e mettono altresi' in luce che la prassi, invalsa durante la presidenza Pertini, della cosiddetta parlamentarizzazione della crisi di governo per dimissioni volontarie e' intesa dal Presidente del Consiglio non gia' nel senso della necessita' di un dibattito parlamentare sulla crisi stessa, sebbene in quello, assai diverso, dell' esitenza che dal Parlamento debba esclusivamente provenire l' atto che determina le dimissioni del Gabinetto. E' poi da sottolineare il ruolo del Presidente della Repubblica, il quale esercita un potere di assenso sostanziale in ordine all' apertura della crisi; nelle cui vicende conclusive, ad onta dei ripetuti richiami all' art. 92 della Costituzione, non e' invero dato rinvenire i sintomi di un esercizio autonomo, da parte del Presidente del Consiglio, della potesta' di proposta a lui spettante nel procedimento di nomina dei ministri.
art. 92 Cost. art. 94 Cost.
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