| L' A. analizza le implicazioni di carattere costituzionale delle
vicende che hanno condotto alla crisi del primo e alla formazione del
secondo Gabinetto Spadolini, sottolineando come soprattutto dagli
eventi della mancata crisi di luglio emerga una linea di
rafforzamento, nell' ambito dell' organo complesso Governo, della
posizione del Presidente del Consiglio e di correlativo indebolimento
di quella del Consiglio dei ministri. Venuta meno l' unita' e l'
omogeneita' politica del Gabinetto, il Presidente, difatti, in luogo
di aprire la crisi, promuove una vera e propria "novazione" del
contenuto del rapporto di fiducia, prescindendo da ogni
manifestazione di volonta' del Consiglio dei ministri, solo
sommariamente informato, e per pura cortesia, del tenore delle
comunicazioni che il Presidente andra' a rendere al Senato. Il
Governo si trova cosi' ad avere un indirizzo politico la cui
fissazione e' dovuta alla propria esclusiva del Presidente del
Consiglio ed alla deliberazione di un solo ramo del Parlamento. Anche
le successive vicende della crisi d' agosto confermano questa
tendenza al deperimento del ruolo del Consiglio dei ministri e
mettono altresi' in luce che la prassi, invalsa durante la presidenza
Pertini, della cosiddetta parlamentarizzazione della crisi di governo
per dimissioni volontarie e' intesa dal Presidente del Consiglio non
gia' nel senso della necessita' di un dibattito parlamentare sulla
crisi stessa, sebbene in quello, assai diverso, dell' esitenza che
dal Parlamento debba esclusivamente provenire l' atto che determina
le dimissioni del Gabinetto. E' poi da sottolineare il ruolo del
Presidente della Repubblica, il quale esercita un potere di assenso
sostanziale in ordine all' apertura della crisi; nelle cui vicende
conclusive, ad onta dei ripetuti richiami all' art. 92 della
Costituzione, non e' invero dato rinvenire i sintomi di un esercizio
autonomo, da parte del Presidente del Consiglio, della potesta' di
proposta a lui spettante nel procedimento di nomina dei ministri.
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