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| IDG830900163 | |
| 83.09.00163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Garbagnati Edoardo
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| Ancora sugli effetti della riforma in appello della condanna alla
reintegrazione di un lavoratore licenziato
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| nota a Cass. sez. un. civ. 15 marzo 1982, n. 1669
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 37 (1982), fasc. 3, pag. 572-600
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D763; D420
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| L' A. critica la decisione delle Sezioni unite nella parte in cui
afferma che in forza dell' art. 336 comma 2 c.p.c., la senteza di
condanna pronunciata dal pretore ex art. 18 comma 1 l. 300/1970 ed
eseguita volontariamente, con la reintegrazione del lavoratore nel
suo posto di lavoro, stabilizza il rapporto di lavoro fino al
passaggio in giudicato della sentenza di riforma emessa dal giudice
di appello, per cui il lavoratore, se estromesso, conserva il diritto
alla retribuzione e puo' anche agire nuovamente per la propria
integrazione ex art. 18, citato, senza attendere l' esito del
giudizio di cassazione. E' auspicabile, pertanto, a giudizio dell'
A., che le Sezioni unite abbiano a riesaminare il delicato problema,
convincendosi che la soluzione da esse prescelta postula un
intervento (che finora non vi e' stato) del legislatore, il quale
sancisca espressamente l' inefficacia del licenziamento del
lavoratore, fino a quando la legittimita' del licenziamento stesso
non sia stata accertata con una sentenza passata in giudicato.
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| l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 336 c.p.c.
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