Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144942
IDG830900163
83.09.00163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Garbagnati Edoardo
Ancora sugli effetti della riforma in appello della condanna alla reintegrazione di un lavoratore licenziato
nota a Cass. sez. un. civ. 15 marzo 1982, n. 1669
Riv. dir. proc., s. 2, an. 37 (1982), fasc. 3, pag. 572-600
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D763; D420
L' A. critica la decisione delle Sezioni unite nella parte in cui afferma che in forza dell' art. 336 comma 2 c.p.c., la senteza di condanna pronunciata dal pretore ex art. 18 comma 1 l. 300/1970 ed eseguita volontariamente, con la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro, stabilizza il rapporto di lavoro fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma emessa dal giudice di appello, per cui il lavoratore, se estromesso, conserva il diritto alla retribuzione e puo' anche agire nuovamente per la propria integrazione ex art. 18, citato, senza attendere l' esito del giudizio di cassazione. E' auspicabile, pertanto, a giudizio dell' A., che le Sezioni unite abbiano a riesaminare il delicato problema, convincendosi che la soluzione da esse prescelta postula un intervento (che finora non vi e' stato) del legislatore, il quale sancisca espressamente l' inefficacia del licenziamento del lavoratore, fino a quando la legittimita' del licenziamento stesso non sia stata accertata con una sentenza passata in giudicato.
l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 336 c.p.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati