| Con la sentenza n. 50 del 1981, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l' illegittimita' costituzionale dell' art. 2, I comma del r.d.l. 19
gennaio 1939 n. 295, che assoggettava alla prescrizione biennale i
crediti di lavoro e pensione dovuti dallo Stato. La decisione,
parificando, per lo meno in rapporto alla fattispecie "prescrizione",
tutti i rapporti di lavoro, privati, pubblici, e ora anche statali,
s' innesta in un processo di avvicinamento e di allineamento, gia' da
tempo in atto, fra i due generi, privato e pubblico, del lavoro
subordinato. Nonostante i meriti della sentenza, permane pero'
insoluto il problema della misura della prescrizione cui soggiaciono,
dopo l' abrogazione della biennale, i crediti dei dipendenti statali
e di tutti gli altri lavoratori. A questo proposito, l' A. confuta
decisamente la tesi, ripresa dalla Corte, che tale misura possa
essere la quinquennale dell' art. 2948, n. 4, c.c.. Tesi quest'
ultima, che, nata per quivoco, e' contraddetta da ogni possibile
criterio ermeneutico (da quello storico a quello dell'
interpretazione autentica della norma, derivata dal codice civile
francese). Al contrario, in pendenza del rapporto di lavoro, sia
privato sia pubblico, non corre prescrizione, come fu a suo tempo
sostenuto dalla stessa Corte Cost. (n. 63/1966). Puntellando
dogmaticamente quella pronuncia, il fondamento concettuale di essa
viene individuato dall' A. nella mancanza dell' elemento soggettivo
(l' inerzia del titolare), che insieme con l' oggettivo (decorso del
tempo), integra l' elemento materiale della fattispecie prescrizione,
tale mancanza e' asseverata, iuris et de iure dalla norma dell' art.
2113 c.c.. Pertanto, solamente dopo la conclusione del rapporto di
lavoro comincia a correre la prescrizione, che non puo' percio'
essere che quella generale (la decennale) dell' art. 2946 c.c..
| |