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Documento


144979
IDG831200353
83.12.00353 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonamore Daniele
In tema di prescrizione dei crediti di lavoro
nota a C. Cost. 7 aprile 1981, n. 50
Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 11, pt. 1, pag. 1773-1779
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74492
Con la sentenza n. 50 del 1981, la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 2, I comma del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, che assoggettava alla prescrizione biennale i crediti di lavoro e pensione dovuti dallo Stato. La decisione, parificando, per lo meno in rapporto alla fattispecie "prescrizione", tutti i rapporti di lavoro, privati, pubblici, e ora anche statali, s' innesta in un processo di avvicinamento e di allineamento, gia' da tempo in atto, fra i due generi, privato e pubblico, del lavoro subordinato. Nonostante i meriti della sentenza, permane pero' insoluto il problema della misura della prescrizione cui soggiaciono, dopo l' abrogazione della biennale, i crediti dei dipendenti statali e di tutti gli altri lavoratori. A questo proposito, l' A. confuta decisamente la tesi, ripresa dalla Corte, che tale misura possa essere la quinquennale dell' art. 2948, n. 4, c.c.. Tesi quest' ultima, che, nata per quivoco, e' contraddetta da ogni possibile criterio ermeneutico (da quello storico a quello dell' interpretazione autentica della norma, derivata dal codice civile francese). Al contrario, in pendenza del rapporto di lavoro, sia privato sia pubblico, non corre prescrizione, come fu a suo tempo sostenuto dalla stessa Corte Cost. (n. 63/1966). Puntellando dogmaticamente quella pronuncia, il fondamento concettuale di essa viene individuato dall' A. nella mancanza dell' elemento soggettivo (l' inerzia del titolare), che insieme con l' oggettivo (decorso del tempo), integra l' elemento materiale della fattispecie prescrizione, tale mancanza e' asseverata, iuris et de iure dalla norma dell' art. 2113 c.c.. Pertanto, solamente dopo la conclusione del rapporto di lavoro comincia a correre la prescrizione, che non puo' percio' essere che quella generale (la decennale) dell' art. 2946 c.c..
art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E art. 2113 c.c.
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