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| IDG831200357 | |
| 83.12.00357 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caia Giuseppe
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| Attivita' economica e tutela ambientale nella disciplina delle cave e
torbiere
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| Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 11, pt. 1, pag. 2060-2078
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D13041
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| Si parte dall' osservazione che fra i problemi giuridici inerenti le
cave, quello preminente e' rappresentato dal difficile rapporto tra i
profili economici dell' attivita' estrattiva e le esigenze di tutela
ambientale. La l. mineraria del 1927 offre un quadro di riferimento
superato, ma l' interesse pubblico che ne risulta preminente e'
quello della produzione (fruizione imprenditoriale del bene-cava).
Nel vigente assetto normativo una grande rilevanza va annessa alla
potesta' legislativa di tipo concorrente delle regioni, dopo che il
d. n. 616 ha individuato le funzioni relative alla materia "cave e
torbiere", in quelle "concernenti tutte le attivita' attinenti alle
cave di cui all' art. 2 terzo comma" della l. min.. Ma anche nelle
leggi regionali, le cui norme concorrono a delineare i caratteri del
sistema e i tratti unificanti degli istituti giuridici, l' interesse
alla produzione e' posto in rilievo: infatti il meccanismo di
avocazione della cava inutilizzata dal proprietario al patrimonio
pubblico indisponibile (art. 45 l. min.) e' mantenuto fermo. Dunque
l' interesse alla produzione non puo' essere considerato recessivo a
fronte di altri emergenti e innegabili interessi pubblici. Quanto
alla discrezionalita' dell' autorita' competente nel rilascio della
autorizzazione per le attivita' estrattive, si rileva che essa non
puo' essere latissima, nel senso che una volta verificata la
conformita' ai piani di settore (piani attivita' estrattive) e la
correttezza tecnica e compatibilita' ambientale delle attivita'
proposte, non si potranno operare giudizi di mera opportunita'.
Richiamata la piu' recente giurisprudenza in materia, le novita'
legislative (d. Nicolazzi) e ribadito che la previsione regionale di
una autorizzazione generalizzata non contrasta con i principi
fondamentali della legislazione statale si rileva, conformemente alla
giurisprudenza prevalente, che l' attivita' di cava non puo' essere
sottoposta a concessione edilizia. Si avrebbe una duplicazione di
controlli e procedure, mentre gli strumenti previsti dalle leggi
regionali (piani attivita' estrattive, autorizzazioni all' apertura e
coltivazione) sono di per se' sufficienti a garantire che le
attivita' di cava sono correttamente gestite.
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| r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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