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144982
IDG831200357
83.12.00357 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caia Giuseppe
Attivita' economica e tutela ambientale nella disciplina delle cave e torbiere
Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 11, pt. 1, pag. 2060-2078
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D13041
Si parte dall' osservazione che fra i problemi giuridici inerenti le cave, quello preminente e' rappresentato dal difficile rapporto tra i profili economici dell' attivita' estrattiva e le esigenze di tutela ambientale. La l. mineraria del 1927 offre un quadro di riferimento superato, ma l' interesse pubblico che ne risulta preminente e' quello della produzione (fruizione imprenditoriale del bene-cava). Nel vigente assetto normativo una grande rilevanza va annessa alla potesta' legislativa di tipo concorrente delle regioni, dopo che il d. n. 616 ha individuato le funzioni relative alla materia "cave e torbiere", in quelle "concernenti tutte le attivita' attinenti alle cave di cui all' art. 2 terzo comma" della l. min.. Ma anche nelle leggi regionali, le cui norme concorrono a delineare i caratteri del sistema e i tratti unificanti degli istituti giuridici, l' interesse alla produzione e' posto in rilievo: infatti il meccanismo di avocazione della cava inutilizzata dal proprietario al patrimonio pubblico indisponibile (art. 45 l. min.) e' mantenuto fermo. Dunque l' interesse alla produzione non puo' essere considerato recessivo a fronte di altri emergenti e innegabili interessi pubblici. Quanto alla discrezionalita' dell' autorita' competente nel rilascio della autorizzazione per le attivita' estrattive, si rileva che essa non puo' essere latissima, nel senso che una volta verificata la conformita' ai piani di settore (piani attivita' estrattive) e la correttezza tecnica e compatibilita' ambientale delle attivita' proposte, non si potranno operare giudizi di mera opportunita'. Richiamata la piu' recente giurisprudenza in materia, le novita' legislative (d. Nicolazzi) e ribadito che la previsione regionale di una autorizzazione generalizzata non contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale si rileva, conformemente alla giurisprudenza prevalente, che l' attivita' di cava non puo' essere sottoposta a concessione edilizia. Si avrebbe una duplicazione di controlli e procedure, mentre gli strumenti previsti dalle leggi regionali (piani attivita' estrattive, autorizzazioni all' apertura e coltivazione) sono di per se' sufficienti a garantire che le attivita' di cava sono correttamente gestite.
r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
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