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145039
IDG830601005
83.06.01005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Franceschelli Remo
Quia sum leo
nota a C. Cost. 21 luglio 1981, n. 148
Riv. dir. ind., an. 30 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 249-256
D18322; D18323
L' A. commenta la sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 1981 n. 148, che ha ritenuto non costituzionalmente illegittime le norme che attribuiscono allo Stato la riserva delle trasmissioni televisive e radiofoniche via etere su scala nazionale, e la critica. Osserva, infatti che il giustificare il monopolio dello Stato nel campo della televisione e della radio con l' affermazione che il settore in cui opera e' "un settore delicato della vita sociale" vuol dire che lo Stato puo' monopolizzare tutto, dato che tutto puo' costituire un settore delicato della vita sociale; il che secondo l' A. giustifica il titolo apposto alla nota. Critica anche la sentenza perche' questa condanna ogni tipo di connessione sia tecnica che contrattuale che possa intervenire tra le varie emittenti a raggio locale e si domanda: se una trasmittente locale di una grande citta' fa' buoni programmi perche', non puo' cederli ad una trasmittente di una citta' piu' piccola e consentire anche ai telespettatori di questa citta' di poter fruire degli stessi programmi?. Il dettato costituzionale di cui all' art. 21 e', a giudizio dell' A. meglio garantito dalla possibilita' che anche i privati possano fare sentire la loro voce attraverso la televisione o la radio. L' esercizio di questi diritti alla trasmissione dei programmi e messaggi televisivi deve rispettare le regole del diritto comune che e' sufficente per la soluzione dei problemi senza ricorrere alla "violenza" del monopolio pubblico.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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