Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


145042
IDG830601013
83.06.01013 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piselli Pierluigi
Pregiudizio al commercio fra Stati membri e art. 86 CEE nella piu' recente giurisprudenza comunitaria
Riv. dir. ind., an. 31 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 286-299
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8716
L' A. premesso che presupposto essenziale perche' lo sfruttamento abusivo di posizione dominante ricada nella fattispecie vietata dall' art. 86 del Trattato di Roma e' l' esistenza di un pregiudizio al commercio fra Stati membri, affronta la problematica relativa alla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri. Esamina poi tale concetto nella giurisprudenza delle autorita' comunitarie riferendo l' impostazione della Commissione e quella della Corte di Giustizia, e citando e commentando varie decisioni fra le quali quella pronunziata dalla Commissione sul caso Hugin, e quella della Corte di Giustizia, che ha tratto origine della controversia Greenwich Films e la Sacem. Conclude che e' sufficiente, per ammettere l' esistenza di una posizione dominante, l' incidenza dell' impresa su una "parte sostanziale del Mercato Comune, per l' applicazione dell' art. 86 CEE deve invece ritenersi anche necessario che il comportamento abusivo dell' impresa produca i suoi effetti non solamente in una "parte sostanziale" del Mercato Comune, bensi' in un ambito territoriale sufficientemente esteso e comunque tale da interessare la struttura concorrenziale del Mercato Comune stesso.
art. 86 Tr. CEE
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati