| L' A. pone in evidenza la intrinseca contraddittorieta' della
sentenza n. 8 del 1982 della Corte costituzionale, vertente sulla
disciplina, recata dalla legge n. 1 del 1978, dell' azione cautelare
proposta in un giudizio avente per oggetto provvedimenti in materia
di opere pubbliche. La Corte, difatti, ha da un lato affermato l'
esigenza del doppio grado di giurisdizione, il che comporta il
riconoscimento che il giudizio cautelare e' un giudizio a se' stante,
se pure intimamente connesso a quello principale, e, piu' in
generale, che esiste il diritto del giudice amministrativo a
conoscere la stessa situazione reale che si produce dopo l'
emanazione dell' atto fra cittadino e pubblico potere; mentre, dall'
altro lato, ha sanzionato il principio della scadenza, dopo sei mesi,
dell' efficacia dell' ordinanza cautelare, cosicche' non si comprende
se quest' ultima rimanga un provvedimento privo di natura decisoria e
quindi insuscettibile a passare in cosa giudicata, ma tuttavia
appellabile, ovvero se, al contrario, essa abbia natura sostanziale
di sentenza, che nondimeno, nell' ipotesi contemplata dalla legge n.
1 del 1978, non rimane immutabile in quanto cessa di avere effetto
dopo sei mesi. In entrambi i casi si contravviene ai principi
processualistici comunemente affermati, se si pensa, da un lato, che
contro le ordinanze provvisorie e temporanee non e' ammesso appello
e, d' altra parte, che le sentenze sono immutabili e non modificabili
altrimenti che con lo strumento della revocazione.
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