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145148
IDG830800377
83.08.00377 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Esposito Rubens
Editori e giornalisti tra immagini e parole
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 10, pag. 1760-1776
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9694
L' A. osserva che la sentenza n. 678 del 14 settembre 1981 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio suscita perplessita' per la tesi sostenuta secondo la quale il giudice specializzato sarebbe sempre competente a decidere della legittimita' degli atti di iscrizione all' ordine di giornalisti. L' A. sostiene che tutto quanto incide sul funzionamento dell' impresa giornalistica costituisce interesse legittimo, che quindi deve essere tutelato. L' A. sostiene poi che giornalista puo' dirsi colui che sia capace di operare la mediazione conoscitiva ed espressiva che l'immagine pretende per diventare informazione: deve disporsi percio' l' annullamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1976, che estende la possibilita' dell' iscrizione all' albo dei giornalisti a coloro che svolgono attivita' di tele-cine-foto operatori su organi d' informazione.
l. 3 febbraio 1963, n. 69 d.p.r. 4 febbraio 1965, n. 115 d.p.r. 3 maggio 1972, n. 112 d.p.r. 19 luglio 1976, n. 649 TAR LA sez. I 14 settembre 1981, n. 678
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