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145156
IDG830900172
83.09.00172 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coppetta Maria Grazia
In tema di impugnabilita' per cassazione dei "permessi" (art. 30 bis ord. penit.)
nota a Cass. sez. I pen. 9 agosto 1979
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 6, pt. 3, pag. 355-360
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6440; D6350
I provvedimenti adottati sull' istanza di permesso ex art. 30 bis l. 354/1975, sono impugnabili per Cassazione, diversamente da quanto ritenuto dalla Cassazione stessa, che li ha considerati di natura essenzialmente amministrativa e non giurisdizionale, e suscettibili solamente dei mezzi specifici di gravame previsti dalla legge. L' A., infatti, ritiene che i provvedimenti in questione possano venire ricompresi tra i "provvedimenti sulla liberta' personale" di cui all' art. 111 comma 2 Cost., in quanto comportano necessariamente, sia pure in un ambito territoriale molto limitato, una modificazione dello "status libertatis".
art. 30 bis l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 111 comma 2 Cost.
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