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145164
IDG830900192
83.09.00192 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gaito Alfredo
La notificazione del mandato di cattura all' imputato latitante
nota a Cass. sez. I pen. 3 febbraio 1981
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 23-26
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60523
Una precedente sentenza della Suprema Corte aveva ritenuto che in caso di irreperibilita', le competenze degli organi esecutivi cessano con la compilazione del verbale di vane ricerche e alla notificazione processuale non ancora adempiuta provvedesse l' ufficio procedente poiche' dopo il detto verbale scatta il meccanismo degli artt. 170 e 173 c.p.p.. L' omessa notificazione, all' imputato latitante, del mandato di cattura ai sensi degli artt. 170 e 173 c.p.p. si riteneva comportasse la nullita' del procedimento. La sentenza annotata conclude nel senso che il verbale di vane ricerche costituisce titolo idoneo per il rinvio a giudizio dell' imputato latitante senza necessita' della ulteriore notificazione del mandato o ordine di cattura ai sensi dell' art. 173 c.p.p.. Secondo l' A. detta interpretazione e' affatto corretta; l' art. 263 bis c.p.p., introdotto dalla l. 532 del 1982, nello stabilire le modalita' per il riesame dei mandati e degli ordini di cattura ai fini del termine per rivolgersi al Tribunale della liberta', espressamente prevede per l' imputato latitante la decorrenza del termine della notifica del provvedimento ex art. 173 c.p.p.. Pertanto la inosservanza di tale norma comporterebbe, quale sanzione processuale, una nullita' da eccepirsi ai sensi dell' art. 185 c.p.p. fino a che non siano concluse le formalita' di apertura del dibattimento.
art. 170 c.p.p. art. 173 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 263 bis c.p.p. l. 12 agosto 1982, n. 532
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