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145165
IDG830900193
83.09.00193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spangher Giorgio
L' impugnazione del Pubblico Ministero nei confronti delle sentenze istruttorie pretorili
nota a Cass. sez. IV pen. 27 maggio 1980
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 27-34
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D63020
La Suprema Corte nella sentenza annotata afferma per la prima volta che la normativa di cui all' art. 512 n. 3 c.p.p. relativa alle sentenze pretorili dibattimentali, che specifica quali sono le sentenze non appellabili dal pubblico ministero, si applica anche alle impugnazioni istruttorie del pubblico ministero ex art. 399 c.p.p.. Precedentemente la Suprema Corte e la dottrina unanime erano orientate nel senso di ritenere che l' unico mezzo di impugnazione consentita al pubblico ministero contro le sentenze istruttorie di proscioglimento fosse l' appello al giudice istruttore. Tali conclusioni prendevano spunto dalla considerazione che il significato dell' espressione "inappellabilmente" non poteva essere desunto dalle parallele disposizioni dibattimentali, in virtu' e del divieto di superare le previsioni normative (art. 190 comma 1 c.p.p.) e per la diversita' concettuale e strutturale dei due istituti. L' A. propone una soluzione al problema, attraverso l' interpretazione dell' art. 399 secondo la quale il procuratore della Repubblica potra' appellare tutte le sentenze pretorili di non doversi procedere e ricorrere per Cassazione contro le decisioni emesse dal giudice istruttore in grado di appello; l' imputato potra' appellare nei casi previsti dall' art. 399 comma 1 c.p.p. contro le decisioni emesse dal giudice d' appello e contro quelle inappellabili potra' ricorrere per Cassazione.
art. 190 comma 1 c.p.p. art. 399 c.p.p. art. 512 n. 3 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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