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| IDG830900193 | |
| 83.09.00193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Spangher Giorgio
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| L' impugnazione del Pubblico Ministero nei confronti delle sentenze
istruttorie pretorili
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| nota a Cass. sez. IV pen. 27 maggio 1980
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 27-34
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D63020
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| La Suprema Corte nella sentenza annotata afferma per la prima volta
che la normativa di cui all' art. 512 n. 3 c.p.p. relativa alle
sentenze pretorili dibattimentali, che specifica quali sono le
sentenze non appellabili dal pubblico ministero, si applica anche
alle impugnazioni istruttorie del pubblico ministero ex art. 399
c.p.p.. Precedentemente la Suprema Corte e la dottrina unanime erano
orientate nel senso di ritenere che l' unico mezzo di impugnazione
consentita al pubblico ministero contro le sentenze istruttorie di
proscioglimento fosse l' appello al giudice istruttore. Tali
conclusioni prendevano spunto dalla considerazione che il significato
dell' espressione "inappellabilmente" non poteva essere desunto dalle
parallele disposizioni dibattimentali, in virtu' e del divieto di
superare le previsioni normative (art. 190 comma 1 c.p.p.) e per la
diversita' concettuale e strutturale dei due istituti. L' A. propone
una soluzione al problema, attraverso l' interpretazione dell' art.
399 secondo la quale il procuratore della Repubblica potra' appellare
tutte le sentenze pretorili di non doversi procedere e ricorrere per
Cassazione contro le decisioni emesse dal giudice istruttore in grado
di appello; l' imputato potra' appellare nei casi previsti dall' art.
399 comma 1 c.p.p. contro le decisioni emesse dal giudice d' appello
e contro quelle inappellabili potra' ricorrere per Cassazione.
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| art. 190 comma 1 c.p.p.
art. 399 c.p.p.
art. 512 n. 3 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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