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145166
IDG830900196
83.09.00196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Raineri Carla Romana
Convivente della vittima e costituzione di parte civile nel processo per omicidio
nota a Ass. Genova 18 marzo 1982
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 67-72
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60321; D3017; D3070
Nell' annotata sentenza l' A. esprime un parere concorde alla decisione della Corte di Assise di Genova che ammette la costituzione di parte civile della convivente in un processo per omicidio. La giurisprudenza, osserva l' A., ha sempre sostenuto la tesi opposta circoscrivendo la sfera dei legittimati attivi ai prossimi congiunti della vittima: soluzione questa, motivata dalla ricorrenza di un diritto -vuoi di mantenimento, vuoi anche solo alimentare- degli stessi nei confronti dell' ucciso, diritto che per sua natura troverebbe tutela nell' art. 2043 c.c.. Il campo di applicazione della responsabilita' aquiliana si e' pero' sempre piu' dilatato sino a ricomprendere una serie di situazioni per le quali il collegamento con l' effettiva esistenza di un credito di mantenimento o alimentare appare in realta' sempre piu' sfumato. Ed allora non si puo' piu' raffigurare un univoco e sicuro fondamento dell' azione risarcitoria; se si abbandona il criterio fondato sul credito alimentare l' esclusione della convivenza dal novero delle situazioni giuridicamente rilevanti appare certamente ingiusta. L' A. propone il riconoscimento di una nuova e piu' ampia categoria legittimante, quella costituita dalle situazioni di mero fatto, operante indipendentemente dai singoli soggetti. Del resto il richiamo alla categoria di soggetti di cui all' art. 433 c.c. e' risultato piu' volte non vincolante in numerosi casi portati all' esame dei giudici; e' stato infatti riconosciuto, ad esempio, il diritto al risarcimento dei danni a favore di uno zio dell' ucciso per essere venuta meno la sua aspettativa all' ulteriore godimento di una somma periodicamente corrispotagli dal nipote ad integrazione della pensione; cosi' pure si e' riconosciuta ad enti religiosi la legittimazione ad esperire l' azione risarcitoria per i danni subiti a seguito dell' uccisione di loro congregati. L' A. conclude ribadendo l' apprezzamento per le conclusioni cui e' pervenuta la Corte genovese.
art. 433 c.c. art. 2043 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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