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| IDG830900196 | |
| 83.09.00196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Raineri Carla Romana
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| Convivente della vittima e costituzione di parte civile nel processo
per omicidio
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| nota a Ass. Genova 18 marzo 1982
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 67-72
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60321; D3017; D3070
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| Nell' annotata sentenza l' A. esprime un parere concorde alla
decisione della Corte di Assise di Genova che ammette la costituzione
di parte civile della convivente in un processo per omicidio. La
giurisprudenza, osserva l' A., ha sempre sostenuto la tesi opposta
circoscrivendo la sfera dei legittimati attivi ai prossimi congiunti
della vittima: soluzione questa, motivata dalla ricorrenza di un
diritto -vuoi di mantenimento, vuoi anche solo alimentare- degli
stessi nei confronti dell' ucciso, diritto che per sua natura
troverebbe tutela nell' art. 2043 c.c.. Il campo di applicazione
della responsabilita' aquiliana si e' pero' sempre piu' dilatato sino
a ricomprendere una serie di situazioni per le quali il collegamento
con l' effettiva esistenza di un credito di mantenimento o alimentare
appare in realta' sempre piu' sfumato. Ed allora non si puo' piu'
raffigurare un univoco e sicuro fondamento dell' azione risarcitoria;
se si abbandona il criterio fondato sul credito alimentare l'
esclusione della convivenza dal novero delle situazioni
giuridicamente rilevanti appare certamente ingiusta. L' A. propone il
riconoscimento di una nuova e piu' ampia categoria legittimante,
quella costituita dalle situazioni di mero fatto, operante
indipendentemente dai singoli soggetti. Del resto il richiamo alla
categoria di soggetti di cui all' art. 433 c.c. e' risultato piu'
volte non vincolante in numerosi casi portati all' esame dei giudici;
e' stato infatti riconosciuto, ad esempio, il diritto al risarcimento
dei danni a favore di uno zio dell' ucciso per essere venuta meno la
sua aspettativa all' ulteriore godimento di una somma periodicamente
corrispotagli dal nipote ad integrazione della pensione; cosi' pure
si e' riconosciuta ad enti religiosi la legittimazione ad esperire l'
azione risarcitoria per i danni subiti a seguito dell' uccisione di
loro congregati. L' A. conclude ribadendo l' apprezzamento per le
conclusioni cui e' pervenuta la Corte genovese.
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| art. 433 c.c.
art. 2043 c.c.
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