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| IDG830900202 | |
| 83.09.00202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Calzolari Erica
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| Se sia configurabile il favoreggiamento personale omissivo
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| nota a Cass. sez. III pen. 15 luglio 1980
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 123-132
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51208
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| La sentenza annotata, nell' affermare che ad integrare il reato di
favoreggiamento personale rileva anche una condotta meramente
omissiva, quale il silenzio, la reticenza o il rifiuto di fornire
notizie alla polizia giudiziaria per l' identificazione del colpevole
o per la ricostruzione dei fatti, riapre una problematica affatto
risolta. La dottrina sul punto e' divisa. Secondo l' A. la soluzione
del problema si riduce a quella dell' esistenza di un obbligo di
impedire l' evento ex art. 40 comma 2 c.p.. Muovendo da una
impostazione tradizionale, fonte dell' obbligo non puo' essere che
una legge ovvero essere deducibile dal sistema. Non esiste una
precisa norma che prevede l' obbligo generale di denunziare i reati o
di collaborare con le autorita' competenti ma nemmeno che imponga al
cittadino di aiutare l' opera di investigazione e ricerca dei
presunti responsabili di un reato. Se si tiene conto infine che le
disposizioni che sanzionano i comportamenti omissivi nell' ambito dei
delitti contro l' amministrazione della giustizia, rispettano a pieno
il principio "ubi lex voluit dixit", la soluzione al problema non
puo' che essere negativa. Se viceversa si muove da impostazioni piu'
aperte a soluzioni "sostanzialistiche" e si sostiene che il nostro
sistema coinvolge tutti i consociati nella tutela di beni
fondamentali tra i quali l' amministrazione della giustizia, il
problema puo' trovare diversa soluzione.
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| art. 40 comma 2 c.p.
art. 378 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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