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145168
IDG830900202
83.09.00202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Calzolari Erica
Se sia configurabile il favoreggiamento personale omissivo
nota a Cass. sez. III pen. 15 luglio 1980
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 123-132
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51208
La sentenza annotata, nell' affermare che ad integrare il reato di favoreggiamento personale rileva anche una condotta meramente omissiva, quale il silenzio, la reticenza o il rifiuto di fornire notizie alla polizia giudiziaria per l' identificazione del colpevole o per la ricostruzione dei fatti, riapre una problematica affatto risolta. La dottrina sul punto e' divisa. Secondo l' A. la soluzione del problema si riduce a quella dell' esistenza di un obbligo di impedire l' evento ex art. 40 comma 2 c.p.. Muovendo da una impostazione tradizionale, fonte dell' obbligo non puo' essere che una legge ovvero essere deducibile dal sistema. Non esiste una precisa norma che prevede l' obbligo generale di denunziare i reati o di collaborare con le autorita' competenti ma nemmeno che imponga al cittadino di aiutare l' opera di investigazione e ricerca dei presunti responsabili di un reato. Se si tiene conto infine che le disposizioni che sanzionano i comportamenti omissivi nell' ambito dei delitti contro l' amministrazione della giustizia, rispettano a pieno il principio "ubi lex voluit dixit", la soluzione al problema non puo' che essere negativa. Se viceversa si muove da impostazioni piu' aperte a soluzioni "sostanzialistiche" e si sostiene che il nostro sistema coinvolge tutti i consociati nella tutela di beni fondamentali tra i quali l' amministrazione della giustizia, il problema puo' trovare diversa soluzione.
art. 40 comma 2 c.p. art. 378 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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