Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


145172
IDG830900213
83.09.00213 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Luca Flavio
Per un progetto di legge sull' emittenza radiotelevisiva privata
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 3, pt. 4, pag. 57-64
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18323
Secondo l' A. cio' che ha consentito in Italia il sistema radiotelevisivo misto e' stato il regime di a-legalita'; oggi pero' vi sono ragioni obiettive che giustificano un sollecito intervento normativo. Intanto manca una legge che regoli in maniera definitiva il venir meno del regime monopolistico, in secondo luogo occorre porre fine al problema delle interferenze, e da ultimo vi e' l' esigenza di tutelare lo spettatore. In aderenza a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 202 del 1976 dovrebbe cosi' affermarsi riservata al legislatore la competenza a disciplinare la materia e attribuire all' Amministrazione i poteri di provvedere all' assegnazione delle frequenze, di effettuare i relativi controlli, di accertare e sanzionare le violazioni delle norme di legge, di stabilire ed adeguare all' evoluzione tecnica i requisiti richiesti per la realizzazione di una stazione televisiva secondo i criteri fissati dalla normativa. Occorrerebbe attribuire alla Pubblica Amministrazione con esplicita norma la potesta' di distribuire le frequenze fra i richiedenti e di controllare che questi nel loro uso rispettino i limiti imposti dalla legge. L' attivita' radiotelevisiva dovrebbe essere subordinata al rilascio di un provvedimento amministrativo permissivo sul quale nessuna incidenza dovrebbero avere i requisiti soggettivi del richiedente quali la rappresentativita', il rispetto del pluralismo sociale, la garanzia di obiettivita', il rispetto del diritto di accesso. Sarebbe opportuno che la legge si limitasse a richiedere rispettivamente la cittadinanza o la nazionalita' italiana delle persone fisiche o giuridiche titolari della stazione televisiva e imponesse al titolare di non aver riportato condanne penali. Quanto alla procedura per il rilascio del nulla osta la domanda dovrebbe presentarsi alla sede locale o centrale dell' Amministrazione competente a seconda della dimensione dell' emittente che si intende realizzare. L' Amministrazione dovrebbe in ogni caso rispondere all' istanza entro un determinato periodo di tempo, trascorso il quale, il nulla osta dovrebbe considerarsi rilasciato. Occorrerebbe infine contenere il proliferare di stazioni televisive nei bacini pubblicitari ad alto rendimento ed agevolre iniziative nelle aree non appetibili.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati