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| IDG830900213 | |
| 83.09.00213 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Luca Flavio
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| Per un progetto di legge sull' emittenza radiotelevisiva privata
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 3, pt. 4, pag. 57-64
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18323
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| Secondo l' A. cio' che ha consentito in Italia il sistema
radiotelevisivo misto e' stato il regime di a-legalita'; oggi pero'
vi sono ragioni obiettive che giustificano un sollecito intervento
normativo. Intanto manca una legge che regoli in maniera definitiva
il venir meno del regime monopolistico, in secondo luogo occorre
porre fine al problema delle interferenze, e da ultimo vi e' l'
esigenza di tutelare lo spettatore. In aderenza a quanto disposto
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 202 del 1976 dovrebbe
cosi' affermarsi riservata al legislatore la competenza a
disciplinare la materia e attribuire all' Amministrazione i poteri di
provvedere all' assegnazione delle frequenze, di effettuare i
relativi controlli, di accertare e sanzionare le violazioni delle
norme di legge, di stabilire ed adeguare all' evoluzione tecnica i
requisiti richiesti per la realizzazione di una stazione televisiva
secondo i criteri fissati dalla normativa. Occorrerebbe attribuire
alla Pubblica Amministrazione con esplicita norma la potesta' di
distribuire le frequenze fra i richiedenti e di controllare che
questi nel loro uso rispettino i limiti imposti dalla legge. L'
attivita' radiotelevisiva dovrebbe essere subordinata al rilascio di
un provvedimento amministrativo permissivo sul quale nessuna
incidenza dovrebbero avere i requisiti soggettivi del richiedente
quali la rappresentativita', il rispetto del pluralismo sociale, la
garanzia di obiettivita', il rispetto del diritto di accesso. Sarebbe
opportuno che la legge si limitasse a richiedere rispettivamente la
cittadinanza o la nazionalita' italiana delle persone fisiche o
giuridiche titolari della stazione televisiva e imponesse al titolare
di non aver riportato condanne penali. Quanto alla procedura per il
rilascio del nulla osta la domanda dovrebbe presentarsi alla sede
locale o centrale dell' Amministrazione competente a seconda della
dimensione dell' emittente che si intende realizzare. L'
Amministrazione dovrebbe in ogni caso rispondere all' istanza entro
un determinato periodo di tempo, trascorso il quale, il nulla osta
dovrebbe considerarsi rilasciato. Occorrerebbe infine contenere il
proliferare di stazioni televisive nei bacini pubblicitari ad alto
rendimento ed agevolre iniziative nelle aree non appetibili.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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