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Documento


145189
IDG831100047
83.11.00047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fusillo Maria Silvana
The legal regime of uninhabited "Rocks" lacking an economic life of their own
(Il regime giuridico degli "Scogli" disabitati, non aventi una propria vita economica)
Italian Yearbook Intern. Law, vol. 4, (1979), pag. 47-58
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8410
Secondo l' A. l' art. 121, par. 3, della Bozza di Accordo informale adottata dalla III Conferenza sul Diritto del Mare introduce una importante deroga al regime giuridico tradizionale degli spazi marini che circondano le isole. La norma opera infatti una distinzione tra isole vere e proprie (che hanno lo stesso status giuridico della terraferma) e "isolotti disabitati" privi di una loro vita economica che non hanno diritto ad alcuna piattaforma continentale o zona economica esclusiva. L' A. sottolinea l' importanza della norma in questione che avrebbe l' obbiettivo di limitare le pretese espansionistiche degli Stati sotto la cui sovranita' ricadono gli isolotti, giustificandole solo nel caso in cui esista nell' isola una comunita' vera e propria. La piattaforma continentale e la zona economica non costituiscono pertanto un "prolungamento naturale" del territorio; sarebbero al contrario legittime le pretese di uno Stato al controllo delle risorse della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva nel caso in cui nell' isola, come abbiamo detto, viva una comunita' vera e propria.
art. 121, par. 3, bozza di accordo informale una terza Conferenza sul diritto del mare
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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