| Le cosiddette bonnes ententes, cioe' gli accordi sulla concorrenza
che meritano di esser giudicati leciti, presentano i propri elementi
positivi in valori eterogenei rispetto a quelli solitamente presi in
esame per giudicare del carattere piu' o meno anticoncorrenziale di
un' intesa fra imprese. Cio' si riscontra in modo spiccato nel
consorzio di contingentamento, che, risolvendosi, in sostanza, in una
spartizione del mercato per quote, dovrebbe giudicarsi, per sua
stessa natura, quanto mai anticoncorrenziale e, di conseguenza,
illecito. Tuttavia in certi casi (consorzi fra tutti i produttori
italiani in settori di alta tecnologia) il contingentamento della
produzione e delle vendite costituisce una necessita' e torna a
garanzia dei concorrenti piu' deboli. Nella stessa giurisprudenza
comunitaria, nella massa di decisioni di condanna della spartizione
per quote e della stessa "vendita in comune", non manca, in qualche
caso, qualche spunto favorevole all' ammissione - che in alcuni
settori (agricoltura e siderurgia) e' gia' operante - del
contingentamento di produzione e vendite.
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