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145201
IDG830601010
83.06.01010 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Floridia Giorgio
Il brevetto di farmaco fra la vecchia e la nuova disciplina: analisi del caso Pfizer
Riv. dir. ind., an. 31 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 261-285
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320; D18831
Dopo la sentenza n. 20 del 1978 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma dell' art. 14 vecchio testo r.d. 29 giugno 1939, n.1127, la polemica sulle invenzioni farmaceutiche, anziche' temperarsi, si acuisce dividendo le opinioni sia con riguardo agli orientamenti di politica legislativa da attuare (non si sa neppure se limitatamente alla disciplina delle situazioni transitorie oppure creando uno speciale brevetto per i farmaci) che con riguardo agli effetti della dichiarazione di incostituzionalita' in mancanza di norme all' uopo dettate. In un momento siffatto e' sembrato di qualche utilita' offrire ai cultori della materia la ricognizione ragionata di un caso giudiziario che, dipanandosi in un lungo arco di tempo, nell' articolazione delle diverse pronunce cui ha dato luogo (l' ultima delle quali e' Cass. 8 aprile 1982, n. 2168, non presa in considerazione perche' successiva alla redazione del contributo in oggetto), vede affrontata e risolta una serie di questioni tutte - appunto - di grande attualita': dalla qualificazioe come farmaco di una sostanza chimica impiegata nel settore dell' alimentazione zootecnica alla sorte del brevetto a suo tempo concesso sotto il vigore del divieto della brevettazione sancito nel vecchio testo dell' art. 14 della Legge Invenzioni; dall' analisi della pronuncia di incostituzionalita' della suddetta norma alla determinazione dei suoi effetti sui rapporti non ancora definiti. In questo panorama di problemi uno poi si segnala in modo particolare che preoccupa gli operatori anche al di la' dello specifico settore delle invenzioni farmaceutiche: ed e' quello del rapporto di pregiudizialita' fra le cause di nullita' e/o decadenza del brevetto e le cause di contraffazione: rapporto che, in quanto rilevante ai sensi dell' art. 295 c.p.c., produce la sospensione necessaria delle seconde in attesa della definizione delle prime. Le considerazioni su ciascuno dei problemi indicati vengono - come si e' detto - offerte alla riflessione dei lettori nella forma di un fedele resoconto: un tentativo anomalo dunque di avvicinare il mondo del diritto al metodo sperimentale.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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