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145204
IDG830601039
83.06.01039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alvino Ernesto
Costituzione di una servitu' per destinazione del padre di famiglia da parte dell' usufruttuario
nota a Trib. Bari 9 marzo 1982
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 4, pt. 1, pag. 1335-1337
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30472
Mentre la dottrina ha prevalentemente negata la possibilita' della concessione di una servitu' per destinazione del padre di famiglia da parte del titolare di diritti reali limitati (usufruttuario), nella sentenza annotata e' stata ammessa tale possibilita' sul rilievo che il riferimento alla qualita' di proprietario deve intendersi come richiamo dei poteri propri, ma non esclusivi del proprietario di costituire sul proprio fondo servitu' attive e passive. La predetta tesi puo' trovare accoglimento sulla base del combinato disposto degli artt. 1062 e 1078 c.c., in considerazione altresi' del particolare rilievo che allorquando si estingue l' usufrutto (nella specie per morte dell' usufruttuario) permane la validita' della concessione della servitu' in conseguenza della normale riunione dell' usufrutto nella stessa persona del nudo proprietario, ipotesi che non puo' assimilarsi a quella della decorrenza del termine o della devoluzione che comportano necessariamente l' estinzione della servitu'.
art. 1062 c.c. art. 1077 c.c. art. 1078 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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