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145268
IDG830600096
83.06.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Patti Guido
Commento all' art. 120 l. 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale)
Nuove leggi civ., an. 5 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 1183-1185
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F4252; D5033
La norma in esame introduce nel codice penale gli artt. 32 bis, 32 ter e 32 quater. In base all' art. 32 bis l' interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese consegue, quale pena accessoria, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso di poteri inerenti all' ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore o direttore generale, nonche' a qualsiasi altro ufficio cui siano connessi poteri di rappresentanza della persona giuridica e dell' imprenditore. Gli artt. 32 ter e quater disciplinano la nuova pena accessoria che consiste nell' incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione.
art. 120 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 32 bis c.p. art. 32 ter c.p. art. 32 quater c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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