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| IDG830600633 | |
| 83.06.00633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Longo Mario
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| Sulla costituzionalita' della legge giudiziaria del 1973 e su vari
problemi processuali di giustizia costituzionale
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| nota a C. Cost. 10 maggio 1982, n. 86
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1473-1490
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D023
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| Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale ha dichiarato che
e' contro la Costituzione la promozione di un magistrato alla
Cassazione e alle funzioni direttive superiori senza conferimento
allo stesso delle funzioni corrispondenti; ma che nulla vieta che a
un magistrato a cui non si conferiscono le funzioni corrispondenti
sia riconosciuto l' idoneita' per la Cassazione o per le funzioni
direttive superiori e che al magistrato stesso sia attribuito il
trattamento economico della categoria per cui e' riconosciuto idoneo.
L' A. osserva che in ordine a tali considerazioni la Corte con la
pronunzia di parziale incostituzionalita' ha deliberato numerose
correzioni alle disposizioni della l. 20 dicembre 1973 n. 831 fra le
quali le principali sono dirette in primo luogo a stabilire che il
giudizio del Consiglio Superiore sui magistrati che hanno raggiunto
l' anzianita' prescritta, comporta, se positivo, non la promozione ma
la mera "dichiarazione di idoneita'" alla Cassazione o alle funzioni
direttive superiori e l' attribuzione del trattamento economico
superiore; e in secondo luogo a stabilire che le vere promozioni sono
da farsi dal Consiglio Superiore nel numero necessario a coprire le
vacanze dei posti non seguendo l' ordine del collocamento del ruolo
degli idonei, ma risottoponendo a giudizio (ovviamente comparativo)
tutti gli idonei stessi. Ricordato che la Corte si e' pronunziata su
due diversi giudizi critica la decisione della Corte perche' dopo
avere giudiciato, con riferimento al primo dei due giudizi sottoposti
alla sua decisione di non potere per ragioni processuali giudicare la
costituzionalita' delle norme del 1973 sulle promozioni in
Cassazione, e' invece entrata nel merito della questione stessa
quando e' passata alla considerazione del secondo giudizio promosso
con l' ordinanza 3 luglio - 13 novembre 1979 della IV sezione del
Consiglio di Stato. Parlando dei limiti costituzionali delle
modalita' di promozione in Cassazione, critica ancora la sentenza
perche' ha ricordato una parte soltanto, dei precedenti storici della
legge del 1973, senza guardare panoramicamente al complesso di leggi
anteriori e posteriori a quella del 1973, che in nome di certe
ideologie, ha sovvertito tutto il tradizionale ordinamento
giudiziario italiano e perche' non si e' preoccupata di evidenziare
ne' gli aspetti piu' riposti del nuovo sistema ne' la gravita' dell'
avvenuto sfascio dell' ordinamento giudiziario. Dopo aver accennato
ad alcune questioni marginali proposte dalla sentenza, sottolinea che
nonostante la declaratoria di parziale incostituzionalita' della
legge del 1973, la decisione in commento e' destinata a lasciare le
cose rigorosamente nella situazione di prima senza incidere ne' tanto
ne' poco sullo sviluppo di carriera della magistratura ordinaria.
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| l. 20 dicembre 1973, n. 831
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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