Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


145279
IDG830600633
83.06.00633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Longo Mario
Sulla costituzionalita' della legge giudiziaria del 1973 e su vari problemi processuali di giustizia costituzionale
nota a C. Cost. 10 maggio 1982, n. 86
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1473-1490
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D023
Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale ha dichiarato che e' contro la Costituzione la promozione di un magistrato alla Cassazione e alle funzioni direttive superiori senza conferimento allo stesso delle funzioni corrispondenti; ma che nulla vieta che a un magistrato a cui non si conferiscono le funzioni corrispondenti sia riconosciuto l' idoneita' per la Cassazione o per le funzioni direttive superiori e che al magistrato stesso sia attribuito il trattamento economico della categoria per cui e' riconosciuto idoneo. L' A. osserva che in ordine a tali considerazioni la Corte con la pronunzia di parziale incostituzionalita' ha deliberato numerose correzioni alle disposizioni della l. 20 dicembre 1973 n. 831 fra le quali le principali sono dirette in primo luogo a stabilire che il giudizio del Consiglio Superiore sui magistrati che hanno raggiunto l' anzianita' prescritta, comporta, se positivo, non la promozione ma la mera "dichiarazione di idoneita'" alla Cassazione o alle funzioni direttive superiori e l' attribuzione del trattamento economico superiore; e in secondo luogo a stabilire che le vere promozioni sono da farsi dal Consiglio Superiore nel numero necessario a coprire le vacanze dei posti non seguendo l' ordine del collocamento del ruolo degli idonei, ma risottoponendo a giudizio (ovviamente comparativo) tutti gli idonei stessi. Ricordato che la Corte si e' pronunziata su due diversi giudizi critica la decisione della Corte perche' dopo avere giudiciato, con riferimento al primo dei due giudizi sottoposti alla sua decisione di non potere per ragioni processuali giudicare la costituzionalita' delle norme del 1973 sulle promozioni in Cassazione, e' invece entrata nel merito della questione stessa quando e' passata alla considerazione del secondo giudizio promosso con l' ordinanza 3 luglio - 13 novembre 1979 della IV sezione del Consiglio di Stato. Parlando dei limiti costituzionali delle modalita' di promozione in Cassazione, critica ancora la sentenza perche' ha ricordato una parte soltanto, dei precedenti storici della legge del 1973, senza guardare panoramicamente al complesso di leggi anteriori e posteriori a quella del 1973, che in nome di certe ideologie, ha sovvertito tutto il tradizionale ordinamento giudiziario italiano e perche' non si e' preoccupata di evidenziare ne' gli aspetti piu' riposti del nuovo sistema ne' la gravita' dell' avvenuto sfascio dell' ordinamento giudiziario. Dopo aver accennato ad alcune questioni marginali proposte dalla sentenza, sottolinea che nonostante la declaratoria di parziale incostituzionalita' della legge del 1973, la decisione in commento e' destinata a lasciare le cose rigorosamente nella situazione di prima senza incidere ne' tanto ne' poco sullo sviluppo di carriera della magistratura ordinaria.
l. 20 dicembre 1973, n. 831
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati