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| IDG830600635 | |
| 83.06.00635 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mandrioli Crisanto
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| Sui rimedi contro l' ordinanza che approva il progetto divisionale
pronunciata senza i presupposti di legge
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| nota a Cass. sez. II civ. 4 maggio 1982, n. 2737
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1513-1518
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| D442
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| Con la sentenza in rassegna la Cassazione ha affermato che l'
ordinanza che approva il progetto divisionale ai termini dell' art.
789 c.p.c. non ha natura decisoria e non e' idonea al giudicato, e
che il vizio della ordinanza di cui all' art. 789 c.p.c. in quanto
pronunciata fuori dei presupposti di legge, non puo' essere fatto
valere con l' opposizione all' esecuzione ma con il ricorso per
Cassazione ai termini dell' art. 111 Cost.. L' A. non condivide il
secondo insegnamento e cioe' quello dell' impugnabilita' col ricorso
ex art. 111 Cost. perche' incoerente con l' altro; a suo avviso solo
un provvedimento idoneo al giudicato puo' essere impuganto col
ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost., di qui l' evidente
contraddizione fra i due insegnamenti. Da tale contraddizione a
parere dell' A. si esce in un modo solo e cioe' negando l'
ammissibilita' del ricorso per Cassazione ai termini dell' art. 111
Cost. contro l' ordinanza in questione, e cio' per il solo ma
decisivo rilievo della sua non idoneita' al giudicato in correlazione
con la sua natura non decisioria; negando infatti questa
ammissibilita' viene automaticamente a cadere ogni ostacolo per la
proponibilita' dell' actio nullitatis eventualmente anche con le
forme dell' opposizione all' esecuzione. Osserva infine che l'
affermazione contraria nel senso cioe' dell' ammissibilita' del
ricorso ex art. 111 Cost. ribadito anche con la sentenza annotata
costituisce un ulteriore esempio di superamento da parte della
Cassazione di quella che dovrebbe essere la barriera invalicabile per
l' ammissibilita' del ricorso ai termini dell' art. 111 Cost.
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| art. 789 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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