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| IDG830600636 | |
| 83.06.00636 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rossi Carleo Liliana
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| Una precisazione - che e' quasi un revirement - in tema di
incompatibilita' tra successive disposizioni testamentarie
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| nota a Cass. sez. II civ. 22 gennaio 1982, n. 423
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1533-1536
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30287
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| La Cassazione con la sentenza in rassegna ha ritenuto che l' art. 682
c.c. presuppone la possibilita' logica e giuridica della concorrenza
di disposizioni testamentarie non contemporanee e fissa, in linea di
principio, la regola della loro paritaria coesistenza. A tale
principio conseguono due importanti regole ermeneutiche: in primo
luogo l' imcompatibilita' deve essere valutata proposizione per
proposizione, senza ineluttabilmente inficiare tutto il testamento;
in secondo luogo la revoca implicita dell' intero testamento
anteriore puo' aversi solo ove sia positivamente accertata la non
configurabilita' di una sopravvivenza del suo contenuto superstite in
seguito alle mutilazioni derivanti dall' incompatibilita'. L' A.
osserva che il problema affrontato dalla Corte Suprema supera sia i
confini della revoca che quelli dell' incompatibilita' per invadere
il piu' vasto campo della interpretazione del testamento. Difatti
cio' che viene in rilievo preminente e' la necessita' di accertare la
portata della seconda disposizione; il problema si risolve pertanto,
in ogni caso, "nella ricerca della volonta' del testatore". Tale
interpretazione pero' non puo' essere condizionata da principi
discussi e discutibili come da una parte il favor testamenti o dalla
parte opposta nell' esistenza di una volonta' di revoca desunta dal
solo fatto dell' esistenza di una nuova disposizione. Conclude
osservando che la sentenza in esame aderendo a questi principi, ha
capovolto l' impostazione tradizionale riconducendo l'
incompatibilita' alle piu' generali regole delle interpretazioni e
negando ogni favore ad una incompatibilita' soggettiva, non solo
intesa in senso lato e certamente scorretto, ma, in definitiva, anche
intesa nel senso piu' rigido. Difatti la incompatibilita' legata ai
precisi canoni ermeneutici indicati sembra si possa esclusivamente
ricondurre nei limiti di una corretta, se pure, ampia
incompatibilita' oggettiva.
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| art. 682 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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