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145281
IDG830600636
83.06.00636 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rossi Carleo Liliana
Una precisazione - che e' quasi un revirement - in tema di incompatibilita' tra successive disposizioni testamentarie
nota a Cass. sez. II civ. 22 gennaio 1982, n. 423
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1533-1536
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30287
La Cassazione con la sentenza in rassegna ha ritenuto che l' art. 682 c.c. presuppone la possibilita' logica e giuridica della concorrenza di disposizioni testamentarie non contemporanee e fissa, in linea di principio, la regola della loro paritaria coesistenza. A tale principio conseguono due importanti regole ermeneutiche: in primo luogo l' imcompatibilita' deve essere valutata proposizione per proposizione, senza ineluttabilmente inficiare tutto il testamento; in secondo luogo la revoca implicita dell' intero testamento anteriore puo' aversi solo ove sia positivamente accertata la non configurabilita' di una sopravvivenza del suo contenuto superstite in seguito alle mutilazioni derivanti dall' incompatibilita'. L' A. osserva che il problema affrontato dalla Corte Suprema supera sia i confini della revoca che quelli dell' incompatibilita' per invadere il piu' vasto campo della interpretazione del testamento. Difatti cio' che viene in rilievo preminente e' la necessita' di accertare la portata della seconda disposizione; il problema si risolve pertanto, in ogni caso, "nella ricerca della volonta' del testatore". Tale interpretazione pero' non puo' essere condizionata da principi discussi e discutibili come da una parte il favor testamenti o dalla parte opposta nell' esistenza di una volonta' di revoca desunta dal solo fatto dell' esistenza di una nuova disposizione. Conclude osservando che la sentenza in esame aderendo a questi principi, ha capovolto l' impostazione tradizionale riconducendo l' incompatibilita' alle piu' generali regole delle interpretazioni e negando ogni favore ad una incompatibilita' soggettiva, non solo intesa in senso lato e certamente scorretto, ma, in definitiva, anche intesa nel senso piu' rigido. Difatti la incompatibilita' legata ai precisi canoni ermeneutici indicati sembra si possa esclusivamente ricondurre nei limiti di una corretta, se pure, ampia incompatibilita' oggettiva.
art. 682 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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