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145282
IDG830600637
83.06.00637 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Basile Massimo
La responsabilita' civile dei comitati
nota a Cass. sez. III civ. 12 gennaio 1982, n. 134
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1537-1540
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30013
Secondo l' A. la parte della massima che occorre mettere in evidenza nella sentenza in esame e' quella in cui la Corte di Cassazione basa sull' art. 41 c.c. l' estensione a tutti i membri dell' obbligo di risarcire il danno che uno di essi abbia prodotto a terzi agendo nell' ambito dei fini del comitato. Osserva l' A. che tale orientamento intravede nell' art. 41 una norma sull' imputazione (anche) della responsabilita' civile per gli illeciti del comitato, che sarebbe estranea a tale articolo. Ritiene pertanto piu' corretto affidare la disciplina della responsabilita' civile dei comitati agli artt. 2043 c.c. e ss. con la conseguente applicabilita' dell' art. 2055 c.c. in forza del quale "se il fatto e' imputabile a piu' persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno," ma "colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravita' della rispettiva colpa e dell' entita' delle conseguenze che ne sono derivate"; "nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali". Conclude osservando che la particolare elasticita', che la caratterizza, permette a questa normativa di regolare convenientemente gli effetti dell' illecito qualunque sia in concreto il modo di funzionare del comitato.
art. 41 c.c. art. 2043 c.c. art. 2055 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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