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145285
IDG830600645
83.06.00645 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tomei Giovanni
L' eccezione di estinzione nel litisconsorzio necessario
nota a Cass. sez. II civ. 10 marzo 1980, n. 1594
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1629-1632
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4183; D40550
I rapporti tra eccezioni del processo ex art. 307, comma 4, c.p.c., e litisconsorzio necessario sono risolti variamente da giurisprudenza e dottrina. La sentenza annotata sostiene: 1) che nel litisconsorzio necessario, la domanda di estinzione del processo, a causa della mancata integrazione nel termine fissato dall' ordinanza del giudice, produce l' estinzione del processo; 2) che essa, pur operando di diritto, deve essere proposta dalla parte interessata prima di ogni altra difesa a norma dell' art. 307 c.p.c. ultimo comma; 3) che, in difetto, il processo prosegue tra le parti originarie. Secondo una dottrina, oggi pero' abbandonata, il giudice dovrebbe reiterare l' ordine di integrazione in mancanza di eccezione come se il difetto di contraddittorio non si consumasse in un unico momento e potesse dare luogo a piu' procedimenti di estinzione (Andrioli); altra dottrina ha sotenuto la rimessione della causa ex art. 354, comma 1, o 383, comma 3, c.p.c., pur dopo che si e' effettivamente istaurato in primo grado il procedimento di estinzione con l' ordine di integrazione (P. Sandulli); Giovanni Tomei, infine, sostiene che il giudice di primo grado della causa avrebbe dovuto, dopo avere istaurato la procedura di estinzione con l' ordine di integrazione, dichiarare l' estinzione d' ufficio per inosservanza dell' ordine nel termine perentorio.
art. 307 comma 4 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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