| I rapporti tra eccezioni del processo ex art. 307, comma 4, c.p.c., e
litisconsorzio necessario sono risolti variamente da giurisprudenza e
dottrina. La sentenza annotata sostiene: 1) che nel litisconsorzio
necessario, la domanda di estinzione del processo, a causa della
mancata integrazione nel termine fissato dall' ordinanza del giudice,
produce l' estinzione del processo; 2) che essa, pur operando di
diritto, deve essere proposta dalla parte interessata prima di ogni
altra difesa a norma dell' art. 307 c.p.c. ultimo comma; 3) che, in
difetto, il processo prosegue tra le parti originarie. Secondo una
dottrina, oggi pero' abbandonata, il giudice dovrebbe reiterare l'
ordine di integrazione in mancanza di eccezione come se il difetto di
contraddittorio non si consumasse in un unico momento e potesse dare
luogo a piu' procedimenti di estinzione (Andrioli); altra dottrina ha
sotenuto la rimessione della causa ex art. 354, comma 1, o 383, comma
3, c.p.c., pur dopo che si e' effettivamente istaurato in primo grado
il procedimento di estinzione con l' ordine di integrazione (P.
Sandulli); Giovanni Tomei, infine, sostiene che il giudice di primo
grado della causa avrebbe dovuto, dopo avere istaurato la procedura
di estinzione con l' ordine di integrazione, dichiarare l' estinzione
d' ufficio per inosservanza dell' ordine nel termine perentorio.
| |