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| IDG830600649 | |
| 83.06.00649 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Peirone Bruna
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| Responsabilita' dell' appaltatore per gravi difetti dell' opera ex
art. 1669 c.c., rapporti con la responsabilita' per difformita' delle
modalita' convenute ex art. 1667 c.c.
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| nota a Trib. Torino 24 febbraio 1981
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 1B, pag. 693-698
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31730
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| Dalla sentenza in commento che ha ritenuto tra l' altro che il
difetto del tetto piano (infiltrazioni di acqua piovana verifcatasi
nelle parti comuni dell' edificio e negli alloggi sottostanti di
proprieta' dei singoli condomini) non riveste un grado di gravita'
tale da rientrare nella previsione dell' art. 1669 c.c., considerato
l' importo alquanto modesto dei lavori da eseguirsi per rimuovere il
difetto (lire 4.200.000), l' A. prende lo spunto per elencare quali
siano stati ritenuti dalla giurisprudenza gravi difetti ai sensi
dell' art. 1669. Venendo alla sentenza in esame dopo avere osservato
che i difetti del tetto piano di un edificio possono costituire grave
difetto dell' opera ai sensi dell' art. 1669, rileva che la gravita'
e' altresi' desunibile dal valore economico delle opere necessarie
per eliminare il difetto e poiche', nella specie, il Consulente
Tecnico ha indicato tale valore in lire 4.200.000 l' A., tenuto conto
del detto modesto importo, afferma che giustamente il Tribunale ha
ritenuto il difetto in questione non cosi' grave da costituire la
fattispecie prevista dall' art. 1669 c.c.. Riferisce inoltre l' A.
che la sentenza ha anche respinto la richiesta del condominio di
rifacimeto del tetto con costruzione di camera d' aria in quanto il
Tribnunale ha ritenuto che trattandosi di difformita' dell' opera
dalle modalita' convenute, essa poteva essere proposta solo ai sensi
dell ' art. 1667 c.c. i cui termini di prescrizione risultavano
ampiamente scaduti. Su quest' ultimo punto osserva l' A. che se il
Consulente Tecnico avesse accertato che le infiltrazioni derivavano
dall' omessa costruzione della camera d' aria si sarebbe configurata,
a suo avviso, la fattispecie dei vizi della cosa, cioe' il mancato
rispetto delle regole dell' arte e non quella della difformita' dell'
opera dalle modalita' convenute.
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| art. 1669 c.c.
art. 1667 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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