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145287
IDG830600649
83.06.00649 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Peirone Bruna
Responsabilita' dell' appaltatore per gravi difetti dell' opera ex art. 1669 c.c., rapporti con la responsabilita' per difformita' delle modalita' convenute ex art. 1667 c.c.
nota a Trib. Torino 24 febbraio 1981
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 1B, pag. 693-698
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31730
Dalla sentenza in commento che ha ritenuto tra l' altro che il difetto del tetto piano (infiltrazioni di acqua piovana verifcatasi nelle parti comuni dell' edificio e negli alloggi sottostanti di proprieta' dei singoli condomini) non riveste un grado di gravita' tale da rientrare nella previsione dell' art. 1669 c.c., considerato l' importo alquanto modesto dei lavori da eseguirsi per rimuovere il difetto (lire 4.200.000), l' A. prende lo spunto per elencare quali siano stati ritenuti dalla giurisprudenza gravi difetti ai sensi dell' art. 1669. Venendo alla sentenza in esame dopo avere osservato che i difetti del tetto piano di un edificio possono costituire grave difetto dell' opera ai sensi dell' art. 1669, rileva che la gravita' e' altresi' desunibile dal valore economico delle opere necessarie per eliminare il difetto e poiche', nella specie, il Consulente Tecnico ha indicato tale valore in lire 4.200.000 l' A., tenuto conto del detto modesto importo, afferma che giustamente il Tribunale ha ritenuto il difetto in questione non cosi' grave da costituire la fattispecie prevista dall' art. 1669 c.c.. Riferisce inoltre l' A. che la sentenza ha anche respinto la richiesta del condominio di rifacimeto del tetto con costruzione di camera d' aria in quanto il Tribnunale ha ritenuto che trattandosi di difformita' dell' opera dalle modalita' convenute, essa poteva essere proposta solo ai sensi dell ' art. 1667 c.c. i cui termini di prescrizione risultavano ampiamente scaduti. Su quest' ultimo punto osserva l' A. che se il Consulente Tecnico avesse accertato che le infiltrazioni derivavano dall' omessa costruzione della camera d' aria si sarebbe configurata, a suo avviso, la fattispecie dei vizi della cosa, cioe' il mancato rispetto delle regole dell' arte e non quella della difformita' dell' opera dalle modalita' convenute.
art. 1669 c.c. art. 1667 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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