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| IDG830600651 | |
| 83.06.00651 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ciraolo Clorinda
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| Locazione di aree nude
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| nota a Pret. Bassano del Grappa 21 novembre 1980
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 1B, pag. 708-712
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| D30640
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| Con la sentenza in rassegna il Pretore di Bassano del Grappa ha
ritenuto che si considerano urbani ai sensi dell' art. 27 della l. n.
392 del 1978 gli immobili che sono il risultato di una attivita'
edificatoria da parte dell' uomo, non importa se locatore o
conduttore e che la nuova disciplina si applica anche ai contratti di
locazione di aree nude quando sono destinate all' uso pattuito e il
conduttore e' autorizzato ad eseguire la costruzione occorrente. L'
A. riferisce come la dottrina sia divisa tra chi ritiene la
destinazione del bene locato ad una delle attivita' indicate dall'
art. 27 cit. condizione necessaria e sufficiente per l' applicazione
della relativa disciplina e chi invece sostiene che le aree nude non
siano configurabili quali immobili urbani, neppure per effetto dell'
attivita' che ivi viene svolta e che quindi ad esse non si estenda la
nuova normativa. A parere dell' A. la l. n. 392 del 1978, considera
urbano l' immobile che e' tale per la destinazione degli strumenti
urbanistici vigenti e che l' applicabilita' della disciplina e'
condizionata altresi' dalla destinazione delle parti ad un uso
rientrante tra quelli espressamente previsti. Conclude affermando che
il problema dell' applicabilita' della disciplia della l. n. 392 del
1978 ai contratti di locazione che attribuiscono al conduttore il
diritto di costruire su l'area determinati manufatti (padiglione per
la mostra di autoveicoli, impianto per la distribuzione del
carburante) va risolto in senso affermativo perche' in tale ipotesi
la facolta' di costruire costituisce una semplice modalita' del
godimento attribuito al conduttore.
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| art. 27 l. 27 luglio 1978, n. 392
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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