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145288
IDG830600651
83.06.00651 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciraolo Clorinda
Locazione di aree nude
nota a Pret. Bassano del Grappa 21 novembre 1980
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 1B, pag. 708-712
D30640
Con la sentenza in rassegna il Pretore di Bassano del Grappa ha ritenuto che si considerano urbani ai sensi dell' art. 27 della l. n. 392 del 1978 gli immobili che sono il risultato di una attivita' edificatoria da parte dell' uomo, non importa se locatore o conduttore e che la nuova disciplina si applica anche ai contratti di locazione di aree nude quando sono destinate all' uso pattuito e il conduttore e' autorizzato ad eseguire la costruzione occorrente. L' A. riferisce come la dottrina sia divisa tra chi ritiene la destinazione del bene locato ad una delle attivita' indicate dall' art. 27 cit. condizione necessaria e sufficiente per l' applicazione della relativa disciplina e chi invece sostiene che le aree nude non siano configurabili quali immobili urbani, neppure per effetto dell' attivita' che ivi viene svolta e che quindi ad esse non si estenda la nuova normativa. A parere dell' A. la l. n. 392 del 1978, considera urbano l' immobile che e' tale per la destinazione degli strumenti urbanistici vigenti e che l' applicabilita' della disciplina e' condizionata altresi' dalla destinazione delle parti ad un uso rientrante tra quelli espressamente previsti. Conclude affermando che il problema dell' applicabilita' della disciplia della l. n. 392 del 1978 ai contratti di locazione che attribuiscono al conduttore il diritto di costruire su l'area determinati manufatti (padiglione per la mostra di autoveicoli, impianto per la distribuzione del carburante) va risolto in senso affermativo perche' in tale ipotesi la facolta' di costruire costituisce una semplice modalita' del godimento attribuito al conduttore.
art. 27 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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