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145292
IDG830600820
83.06.00820 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brama Renzo
Di alcune questioni a proposito del "luogo di apertura della successione"
Riv. not., an. 36 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1185-1188
D3020
L' A. esamina alcune questioni relative al luogo di apertura della successione. In particolare osserva che sussiste una grave lacuna nella legislazione italiana, la quale non determina in alcun modo quale sia l' autorita' giudiziaria competente nell' ipotesi di successione apertasi all' estero. A questo proposito ricerca con procedimento analogico quale possa essere la norma applicabile al caso. Dopo aver dimostrato la inaccettabilta' delle tesi che propongono l' applicabilita' degli artt. 35 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 (legge fiscale) da una parte, e dell' art. 35 e 36 d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200 (legge consolare) dall' altro, conclude che l' unica norma da prendere in considerazione sia l' art. 22 ultimo comma c.p.c., il quale, pur dettato per regolare i procedimenti contenziosi, e' senz' altro l' unico applicabile anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione, rispondendo esso che in caso di successione apertasi fuori dal territorio nazionale occorre far riferimento al luogo in cui e' posta la maggior parte dei beni situati nella repubblica e che in mancanza di tali beni, e' competente il giudice del luogo di residenza del dichiarante o ricorrente, e solo eccezionalmente del controinteressato.
art. 456 c.c. art. 22 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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