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| IDG830600820 | |
| 83.06.00820 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Brama Renzo
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| Di alcune questioni a proposito del "luogo di apertura della
successione"
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| Riv. not., an. 36 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1185-1188
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| D3020
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| L' A. esamina alcune questioni relative al luogo di apertura della
successione. In particolare osserva che sussiste una grave lacuna
nella legislazione italiana, la quale non determina in alcun modo
quale sia l' autorita' giudiziaria competente nell' ipotesi di
successione apertasi all' estero. A questo proposito ricerca con
procedimento analogico quale possa essere la norma applicabile al
caso. Dopo aver dimostrato la inaccettabilta' delle tesi che
propongono l' applicabilita' degli artt. 35 d.p.r. 26 ottobre 1972,
n. 637 (legge fiscale) da una parte, e dell' art. 35 e 36 d.p.r. 5
gennaio 1967, n. 200 (legge consolare) dall' altro, conclude che l'
unica norma da prendere in considerazione sia l' art. 22 ultimo comma
c.p.c., il quale, pur dettato per regolare i procedimenti
contenziosi, e' senz' altro l' unico applicabile anche ai
procedimenti di volontaria giurisdizione, rispondendo esso che in
caso di successione apertasi fuori dal territorio nazionale occorre
far riferimento al luogo in cui e' posta la maggior parte dei beni
situati nella repubblica e che in mancanza di tali beni, e'
competente il giudice del luogo di residenza del dichiarante o
ricorrente, e solo eccezionalmente del controinteressato.
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| art. 456 c.c.
art. 22 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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