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145301
IDG830600974
83.06.00974 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Florio Edoardo
Reintegrazione del capitale ed opzione
nota a Cass. 28 giugno 1980, n. 4089
Vita not., an. 34 (1982), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 1071-1084
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201
L' A. nota che la sentenza in esame ha stabilito tre principi fondamentali: secondo il primo, lo scioglimento della societa', ex art. 2448 n. 4 c.c., si produce immediatamente ed automaticamente salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della societa'. Il secondo principio stabilito con tale sentenza e' che nel caso di delibera di azzeramento o di reintegrazione del capitale, si ha una mera limitazione e non una esclusione del diritto di opzione spettante ai vecchi soci. La Corte ha inoltre stabilito che per potere sacrificare il diritto di opzione attribuito al socio ex art. 2441 c.c., tale sacrificio non deve costituire l' unico mezzo per salvare l' interesse della societa', ma per la realizzazione dell' aumento di capitale.
art. 2447 c.c. art. 2448 c.c. art. 2441 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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