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| IDG830601067 | |
| 83.06.01067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Runfola-Testini Santuzza
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| Malattia mentale e convivenza familiare
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| nota a Trib. Torino 25 giugno 1981
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 1B, pag. 749-754
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30127
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| Il Tribunale con la sentenza in commento ha ritenuto che la malattia
mentale di un coniuge non e' di per se' causa giustificativa della
separazione; ha pero' affermato che il rifiuto del coniuge di farsi
curare costituisce comportamento umano rilevante ai fini della
separazione per intollerabilita' della prosecuzioe della convivenza;
che tale comportamento pur essendo contrario ai doveri nascenti dal
matrimonio non e' imputabile, essendo il coniuge infermo di mente, e
che pertanto la separazione non e' addebitabile ad esso coniuge. L'
A. mentre condivide la posizione assunta dal Tribunale nel non
concedere l' addebito, non ritiene accettabile la soluzione tendente
a escludere che un "fatto" possa essere considerato motivo che
giustifica l' intollerabilita' della prosecuzione della convivenza.
Osserva, infatti che appare logico ritenere che la separazione possa
essere concessa sulla base della semplice circostanza che il coniuge
sia affetto da malattia mentale in quanto , in base all' art. 151
c.c. cosi' come attualmente formulato, cio' che rileva ai fini della
domanda di separazione e' l' effetto "intollerabilita' della
convivenza" indotta da "fatti anche indipendenti dalla volonta'".
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| art. 151 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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