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145315
IDG830601067
83.06.01067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Runfola-Testini Santuzza
Malattia mentale e convivenza familiare
nota a Trib. Torino 25 giugno 1981
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 1B, pag. 749-754
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30127
Il Tribunale con la sentenza in commento ha ritenuto che la malattia mentale di un coniuge non e' di per se' causa giustificativa della separazione; ha pero' affermato che il rifiuto del coniuge di farsi curare costituisce comportamento umano rilevante ai fini della separazione per intollerabilita' della prosecuzioe della convivenza; che tale comportamento pur essendo contrario ai doveri nascenti dal matrimonio non e' imputabile, essendo il coniuge infermo di mente, e che pertanto la separazione non e' addebitabile ad esso coniuge. L' A. mentre condivide la posizione assunta dal Tribunale nel non concedere l' addebito, non ritiene accettabile la soluzione tendente a escludere che un "fatto" possa essere considerato motivo che giustifica l' intollerabilita' della prosecuzione della convivenza. Osserva, infatti che appare logico ritenere che la separazione possa essere concessa sulla base della semplice circostanza che il coniuge sia affetto da malattia mentale in quanto , in base all' art. 151 c.c. cosi' come attualmente formulato, cio' che rileva ai fini della domanda di separazione e' l' effetto "intollerabilita' della convivenza" indotta da "fatti anche indipendenti dalla volonta'".
art. 151 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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