| 145316 | |
| IDG830601068 | |
| 83.06.01068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Lambertucci Pietro
| |
| Concessione a terzi di distributori di carburante
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. lav. 2 aprile 1982, n. 2046
| |
| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1763-1766
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D74
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La Cassazione con la sentenza in commento ha affermato che la
concessione a terzi da parte del concessionario dell' attivita' di
gestione e di esercizio degli impianti di distribuzione del
carburante non determina costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato. L' A. premesso un rapido excursus sulla vexata quaestio
della natura giuridica del contratto di concessione a terzi della
gestione di distributori di carburante, rileva che la Corte con la
sentenza in commento, ha escluso la sussistenza di un rapporto di
lavoro subordianto perche' in relazione allo schema negoziale
predisposto dal legislatore, essendo la cessione in uso dell'
impianto funzionalmente collegato al contratto di fornitura del
carburante, non puo' negarsi l' assunzione del rischio economico
dell' attivita' di distribuzione da parte del gestore, sicche' egli
deve essere qualificato come imprenditore. L' A. osserva che le
affermazioni della Corte non tengono conto di tutto il travaglio
giurisprudenziale relativo sia alla qualificazione giuridica del
contratto de quo, sia alla rilevazione del concreto atteggiarsi del
c.d. rapporto di gestione. In relazione a tale "travaglio" che ha
dato luogo a numerose divergenze giurispeudenziali e' da auspicare -
secondo l' A. - un intervento legislativo chetenga conto dell'
interesse "vitale" del gestore alla permanenza del rapporto.
| |
| | |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |